COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORIGI ANDREA, già tess. A.S.D. Città del Rubicone, sig. RICCARDI MAURIZIO, Presidente A.C.D. Ire Cagnona Calcio a 5, A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5 e A.S.D. CITTA’ DEL RUBICONE – Calcio a 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORIGI ANDREA, già tess. A.S.D. Città del Rubicone, sig. RICCARDI MAURIZIO, Presidente A.C.D. Ire Cagnona Calcio a 5, A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5 e A.S.D. CITTA’ DEL RUBICONE - Calcio a 5 Con nota 28.12.2010 N. 4153/812, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MORIGI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società IRE CAGNONA mentre era ancora tesserato per la società CITTA’ DEL RUBICONE; - il sig. RICCARDI MAURIZIO, Presidente della Soc. Ire Cagnona Calcio a 5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MORIGI ANDREA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società CITTA’ DEL RUBICONE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MORIGI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. RICCARDI MAURIZIO , l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. CITTA’ DEL RUBICONE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MORIGI e dal sig. RICCARDI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. CITTA’ DEL RUBICONE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5. visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MORIGI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. RICCARDI MAURIZIO , Presidente dell’A.C.D. IRE Cagnona Calcio a 5, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. CITTA’ DEL RUBICONE l’ammenda di € 100 ed all’A.C.D. IRE CAGNONA CALCIO A 5 l’ammenda di € 300.
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