COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. CARPENA Avverso squalifica al 15.5.2011 calc. CUCCHI JURI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 29 del 19.1.2011 gara S.CARLO – CARPENA del 15.1.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. CARPENA Avverso squalifica al 15.5.2011 calc. CUCCHI JURI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 29 del 19.1.2011 gara S.CARLO – CARPENA del 15.1.2011 L’A.S.D. G.S. CARPENA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. CUCCHI (portiere), dopo avere parato un calcio di rigore, sbeffeggiava l’autore dell’errore; successivamente l’A.P.D. S.Carlo segnava una rete ed il calciatore prima preso in giro “si avventava sul CUCCHI per regolare i conti, allo stesso modo prendendosi gioco del portiere appena battuto, entrando però in contatto con lui. Il CUCCHI, a questo punto, reagiva malamente al gol subito e, soprattutto, alla beffa del suo avversario, reo, a suo dire, di averlo colpito durante l’eccessiva esultanza”. Il CUCCHI “pur dimenandosi in maniera sconsiderata in campo, non ha aggredito alcun avversario con spinte e calci, nè tantomeno ha colpito alcuno con un pugno al viso”. Segnala, inoltre, che il CUCCHI, pur non comportandosi secondo i canoni della corretta condotta sportiva, non ha raggiunto il pubblico, essendo stato bloccato in tempo. Chiede una riduzione della sanzione. e che venga sentito il calc. CUCCHI. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calc. CUCCHI, perchè il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che il calc. CUCCHI : 1) veniva espulso per avere spinto, scalciato e colpito con un pugno al viso un giocatore avversario; 2) nel lasciare il terreno di gioco indirizzava all’arbitro frasi offensive; 3) cercava di superare il cancello di recinzione del campo per raggiungere il pubblico avversario, venendo fermato, con estrema difficoltà da suoi dirigenti che lo facevano entrare a forza negli spogliatoi, mentre reiterava le offese al direttore di gara; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 15.5.2011 del calc. CUCCHI JURI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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