COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. CECCHINATO MASSIMO, CHIARI PAOLO, Presidente A.S.D. U.S. Montebello e A.S.D. U.S. MONTEBELLO – S.G.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. CECCHINATO MASSIMO, CHIARI PAOLO, Presidente A.S.D. U.S. Montebello e A.S.D. U.S. MONTEBELLO – S.G.S. Con nota 11.1.2011 n. 4452-409 , il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. CECCHINATO MASSIMO , della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1,del C.G.S., anche in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per aver, nel corso della stagione sportiva 2010/2011 e sino al 20/11/2010, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra allievi sperimentali dell’A.S.D. Montebello U.S., in assenza di regolare e necessaria abilitazione; - il sig. CHIARI PAOLO, Presidente dell’A.S.D. Montebello U.S., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Cecchinato Massimo di svolgere attività di allenatore, pur non avendone titolo, e per avere permesso, e non impedito, che il sig. Simonini Francesco, assumesse solo formalmente la conduzione tecnica della squadra allievi sperimentali dell’A.S.D. Montebello U.S., consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico: - l’A.S.D. MONTEBELLO U.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati; Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle partii. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 4 del sig. CECCHINATO MASSIMO, la inibizione per mesi 2 del sig. CHIARI PAOLO e l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. MONTEBELLO U.S.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal sig. CECCHINATO e dal sig. CHIARI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MONTEBELLO U.S.; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CECCHINATO MASSIMO la inibizione per mesi 4, al sig. CHIARI PAOLO la inibizione per mesi 1 ed all’A.S.D. MONTEBELLO U.S. l’ammenda di € 200.
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