COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIORDANO ELISA, LOMBARDI NICOLE, ROCCA ELENA, BENDINI GIULIA, CHIARINI ELENA, tess. A.C.F.D. Imolese Femminile, MALAVOLTI FEDERICA, CESARI GIULIA, PIFFERI REBECCA, già tess. A.C.F.D. Imolese Femminile e A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIORDANO ELISA, LOMBARDI NICOLE, ROCCA ELENA, BENDINI GIULIA, CHIARINI ELENA, tess. A.C.F.D. Imolese Femminile, MALAVOLTI FEDERICA, CESARI GIULIA, PIFFERI REBECCA, già tess. A.C.F.D. Imolese Femminile e A.C.F.D. IMOLESE FEMMINILE Con nota 16.11.2010 n. 2928/652 il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- le calc. GIORDANO ELISA, LOMBARDI NICOLE, ROCCA ELENA e BENDINI GIULIA , della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara Castelvecchio – Imolese Femminile dell’8.10.2009 nelle file della società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D., senza averne titolo perché non ancora tesserate per detta compagine; -- le calc. MALAVOLTI FEDERICA, CESARI GIULIA e CHIARINI ELENA , della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato le gare Castelvecchio – Imolese Femminile dell’8.10.2009, Imolese Femminile – Villamarina del 14.10.2009 e Federazione Sammarinese – Imolese Femminile del 26.10.2009 nelle file della società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D., senza averne titolo perché non ancora tesserate per detta compagine; -- le calc. PIFFERI REBECCA, della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato le gare Imolese Femminile – Villamarina del 14.10.2009 e Federazione Sammarinese – Imolese Femminile del 26.10.2009 nelle file della società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D., senza averne titolo perché non ancora tesserate per detta compagine; - la società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati ovvero a soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, l’IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. ha fatto pervenire una nota, a firma del Presidente, in cui fa presente che “non si tratta di un campionato ma di un Torneo Giovanissime, e quindi vige il regolamento di tale Torneo e cioè sconfitta della partita ed eventuali punti di penalità. Inoltre, visto il piazzamento finale, in quanto arrivata quarta su sei squadre, si dimostra l’assoluta buona fede della società e dei suoi dirigenti. Sulla base di quanto ciò, in persona del Presidente della società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. e di tutti i suoi dirigenti, non ci sentiamo colpevoli dei reati a noi prescritti; non si può parlare di slealtà sportiva, ma trattasi di assoluta buona fede per far giocare delle ragazzine; inoltre, entrambe le partite in questione sono state perse. Quindi, se errore c’è stato(come già dibattuto in Commissione), è errore di forma e non di volontà. Pertanto ritengo infondate le richieste della Procura Federale, così come da decisioni pubblicate sul C.U. n. 89/CDN (2009/2010) della Commissione Disciplinare Nazionale al paragrafo 222 e sul C.U. n. 4/CGF del 7.7.2010 della Corte di Giustizia Federale. Resta intesa la nostra volontà di collaborare, ma tanto dovevamo farVi notare”. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due anni delle calciatrici GIORDANO ELISA, LOMBARDI NICOLE, ROCCA ELENA, BENDINI GIULIA, CHIARINI ELENA, MALAVOLTI FEDERICA, CESARI GIULIA e PIFFERI REBECCA e l’ammenda di € 1.200 per l’IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. La Commissione, letto il deferimento e la nota dell’IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D; premesso che sia la Commissione Disciplinare Nazionale sia la Corte di Giustizia Federale hanno unicamente dichiarato la loro incompetenza ad esaminare la materia, trattandosi di competizione a livello provinciale, rimettendo gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di propria competenza, e cioè il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale valutato che i comportamenti messi in atto dalle nominate calciatrici e dall’IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D., integrino le violazioni dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e non anche del comma 6 di detto art. 10, ritenendo che non possa inquadrarsi l’accaduto nelle fattispecie previste da detto comma (riguardanti, in buona parte, comportamenti dolosi), anche perché tutte le citate calciatrici – aventi, all’epoca dei fatti da 11 a 14 anni di età - sono state regolarmente tesserate per l’IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. nei mesi di ottobre e novembre 2009; visti gli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 10, 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alle calciatrici GIORDANO ELISA, LOMBARDI NICOLE, ROCCA ELENA, BENDINI GIULIA, CHIARINI ELENA, MALAVOLTI FEDERICA, CESARI GIULIA e PIFFERI REBECCA la squalifica sino al 31.8.2011 ed alla società IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. F.C.D. l’ammenda di € 1.000.
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