COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL. CAMPEGINESE Avverso squalifica per 2 giornate calc. CERVI ALESSANDRO, per 3 giornate calc. TODARO SALVATORE, per 8 + 3 giornate calc. RUFFINI ANDREA e ammenda di € 60 per comportamento sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 30 del 26.1.2011 gara FRONTIERA – CAMPEGINESE del 23.1.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA POL. CAMPEGINESE
Avverso squalifica per 2 giornate calc. CERVI ALESSANDRO, per 3 giornate calc. TODARO SALVATORE, per 8 + 3 giornate calc. RUFFINI ANDREA e ammenda di € 60 per comportamento sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 30 del 26.1.2011
gara FRONTIERA – CAMPEGINESE del 23.1.2011
La POL. CAMPEGINESE, della quale è strato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. RUFFINI è stato provocato pesantemente durante tutta la partita da un giocatore avversario che, al termine della gara, rincorreva il RUFFINI, eludendo il tentativo di pacificazione dell’arbitro e l’arbitro indica nel supplemento di referto di aver subito un pugno alla schiena. Appare quanto meno curioso ed insensato che il RUFFINI, protetto dall’eroico arbitro che “riusciva ad impedire il contatto fisico fra i due contendenti”, di cui il calciatore avversario in stato di “reazione incontrollata”, abbia colpito alle spalle l’arbitro pacificatore. Esclude nel modo più assoluto che il calc. RUFFINI abbia colpito con un pugno l’arbitro; 2) “nell’esposto arbitrale si parla di rissa in termini così vaghi da non riuscire a determinare come e quante persone ne prendano atto. Viene identificato (testualmente da C.U.) il calc. TODARO. viene riconosciuto anche il calc. CERVI (che tutte le persone presenti all’incontro hanno visto appoggiato alla rete, assistere alla rissa senza prendervi parte), entrambi con tale accuratezza da sembrare premeditata, in quanto il bravo direttore di gara era impegnato a frapporsi tra Ruffini e l’avversario”; 3) circa il comportamento dei sostenitori fa presente che la partita è terminata 1-0 per la CAMPEGINESE che ha segnato il gol della vittoria su calcio di rigore. Fa, inoltre, presente che l’arbitro, avrebbe dichiarato ai calciatori della Campeginese che il suo intervento per sedare la rissa era dovuto alla conoscenza personale del calciatore del Frontiera, aggiungendo la frase “sono intervenuto per difendere un mio amico”. Chiede l’annullamento o la riduzione delle sanzioni di cui all’oggetto.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso relativa alla squalifica per 2 giornate del calc. CERVI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.C., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando in parte il referto ed il supplemento, ha dichiarato : 1) per tutta la durata della gara, sostenitori della Pol. Campeginese, ad ogni decisione contraria a detta compagine, gli indirizzavano frasi offensive e minacciose; 2) al termine della gara il calc. RUFFINI indirizzare uno sputo verso il viso di un avversario e lo offendeva; 3) l’avversario andava fuori di senno e rincorreva il RUFFINI che si era defilato. L’arbitro interveniva per fermare il calciatore del Frontiera che lo scansava e cercava ancora di raggiungere il RUFFINI. Ancora l’arbitro cercava di fermare il giocatore locale, mentre in campo si accendeva una rissa fra i giocatori e nel frangente l’arbitro riceveva un forte pugno alla schiena; non è certo che a colpirlo sia stato il RUFFINI, per quanto, voltandosi vedeva il predetto dietro di lui, e nei pressi erano presenti altri giocatori di entrambe le squadre; 4) il calc. TODARO partecipava attivamente alla rissa con calci e pugni a chi gli capitava vicino; 5) esclude di avere rapporti di amicizia con il calciatore del Frontiera ed anche di avere fatto le dichiarazioni riferite dalla ricorrente;
- considerato che, come sopra indicato, l’arbitro ha dichiarato di non avere l’assoluta certezza che l’autore del pugno possa essere il calc. RUFFINI,
d e l i b e r a
- di annullare la squalifica di 8 giornate a carico del calc. RUFFINI ANDREA, cui rimane la squalifica per 3 giornate, e di confermare tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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