COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. OSPEDALETTO CALCIO Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 18.11.2010 gara OSPEDALETTO – REAL MIRAMARE del 31.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. OSPEDALETTO CALCIO Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 18.11.2010 gara OSPEDALETTO – REAL MIRAMARE del 31.10.2010 L’A.C.D. OSPEDALETTO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento per la partecipazione, a suo dire irregolare, nelle file dell’A.S.D. Real Miramare, nella gara in oggetto, del calc. ARUTA SOSSIO “che contestualmente disputa anche il campionato sammarinese”. L’accordo stipulato fra la F.S.G.C. e la F.I.G.C. “prevede e facilita la possibilità che i tesserati italiani, con semplice nulla osta, possano andare a giocare nello Stato di San Marino, ma non che nello stesso anno possano disputare i 2 campionati”. Chiede di verificare se ciò che sta accadendo sia regolare. La Commissione visti gli atti ufficiali; esaminato l’Accordo di cooperazione tecnica e sportiva stipulato l’11.4.2008 fra la F.I.G.C. e la F.S.G.C.( Federazione Sammarinese Gioco Calcio); preso atto che all’art.2 lett. a) del documento è detto che “Le società affiliate alla F.S.G.C., se formalmente autorizzate dalla stessa, possono affiliarsi anche alla F.I.G.C. e partecipare ai campionati di competenza. La partecipazione contemporanea sia ai campionati della F.I.G.C. sia a quelli indetti dalla F.S.G.C. è ammessa. Agli effetti dello “status”, i calciatori delle squadre delle predette società Sammarinesi non sono considerati per la F.I.G.C. come provenienti da Federazione straniera” ed alla lett. b) del documento è stabilito, fra l’altro, che “i calciatori delle società affiliate alla F.S.G.C. per partecipare ai campionati indetti dalla F.I.G.C. devono essere tesserati per la F.I.G.C., previo nulla osta della società di appartenenza e della F.S.G.C. per la salvaguardia delle prerogative e degli interessi della stessa” e analogamente per i giocatori affiliati alla F.I.G.C e che “non costituisce preclusione il coesistente status di tesserato per la F.S.G.C.”; in relazione a quanto sopra, avuta conferma dagli Organi centrali della F.I.G.C. sulla interpretazione delle stesse norme, viene confermata l’ammissibilità del doppio tesseramento di calciatori per la F.I.G.C. e la F.S.G.C., senza alcuna limitazione per la partecipazione dei giocatori ad entrambi i campionati indetti dalle due federazioni; vista la dichiarazione della F.S.G.C. in cui è detto che “la procedura adottata da questa Federazione, in accordo con le nostre Società Affiliate, per il tesseramento di giocatori già tesserati F.S.G.C. che intendono partecipare a campionati italiani, avviene in maniera automatica, con il benestare implicito pertanto della stessa F.S.G.C. e dei propri club affiliati”; ritenuto, conseguentemente, che il calc. ARUTA avesse pieno titolo per partecipare alla gara sopra indicata, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.C.D. OSPEDALETTO CALCIO, confermando l’omologazione del risultato della gara, OSPEDALETTO 1 – REAL MIRAMARE 5. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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