COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 18.11.2010 gara REAL MIRAMARE – COLONNELLA RIMINI del 7.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 18.11.2010 gara REAL MIRAMARE – COLONNELLA RIMINI del 7.11.2010 L’A.S.D. COLONNELLA RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento per la partecipazione, a suo dire irregolare, nelle file dell’A.S.D. Real Miramare, nella gara in oggetto, del calc. ARUTA SOSSIO che contestualmente disputa anche il campionato sammarinese con la squadra Tre Fiori “e ciò in violazione delle norme interne della F.I.G.C. riguardanti la posizione dei giocatori”. “L’accordo stipulato tra la F.S.G.C. e la F.I.G.C. stabilisce che un giocatore partecipante al campionato della F.S.G.C., per partecipare al campionato indetto dalla F.I.G.C. e viceversa, deve avere il nulla osta della rispettiva squadra di appartenenza. Riteniamo che, una volta concesso il nulla osta, la società che l’ha concesso non possa utilizzare detto giocatore nell’arco della stagione in corso. L’accordo menzionato fa riferimento alla possibilità che una squadra sammarinese, se formalmente autorizzata, possa affiliarsi anche alla F.I.G.C. e partecipare al campionato di competenza, e conseguentemente i Dirigenti, Calciatori e Tecnici, secondo l’accordo, devono a loro volta essere muniti di nulla osta. Ma la possibilità di partecipare ai due campionati è espressamente concessa alla società e non al giocatore singolo. Per cui un giocatore che ottiene il nulla osta, a nostro avviso, deve giocare esclusivamente con la società che ha ottenuto tale nulla osta “.Chiede che venga sanato, una volta per sempre il contenzioso”. La Commissione, - visti glia atti ufficiali; esaminato l’Accordo di cooperazione tecnica e sportiva stipulato l’11.4.2008 fra la F.I.G.C. e la F.S.G.C.( Federazione Sammarinese Gioco Calcio); preso atto che all’art.2 lett. a) del documento è detto che “Le società affiliate alla F.S.G.C., se formalmente autorizzate dalla stessa, possono affiliarsi anche alla F.I.G.C. e partecipare ai campionati di competenza. La partecipazione contemporanea sia ai campionati della F.I.G.C. sia a quelli indetti dalla F.S.G.C. è ammessa. Agli effetti dello “status”, i calciatori delle squadre delle predette società Sammarinesi non sono considerati per la F.I.G.C. come provenienti da Federazione straniera” ed alla lett. b) del documento è stabilito, fra l’altro, che “i calciatori delle società affiliate alla F.S.G.C. per partecipare ai campionati indetti dalla F.I.G.C. devono essere tesserati per la F.I.G.C., previo nulla osta della società di appartenenza e della F.S.G.C. per la salvaguardia delle prerogative e degli interessi della stessa” e analogamente per i giocatori affiliati alla F.I.G.C e che “non costituisce preclusione il coesistente status di tesserato per la F.S.G.C.”; in relazione a quanto sopra, avuta conferma dagli Organi centrali della F.I.G.C. sulla interpretazione delle stesse norme, viene confermata l’ammissibilità del doppio tesseramento di calciatori per la F.I.G.C. e la F.S.G.C., senza alcuna limitazione per la partecipazione dei giocatori ad entrambi i campionati indetti dalle due federazioni; vista la dichiarazione della F.S.G.C. in cui è detto che “la procedura adottata da questa Federazione, in accordo con le nostre Società Affiliate, per il tesseramento di giocatori già tesserati F.S.G.C. che intendono partecipare a campionati italiani, avviene in maniera automatica, con il benestare implicito pertanto della stessa F.S.G.C. e dei propri club affiliati”; ritenuto, conseguentemente, che il calc. ARUTA avesse pieno titolo per partecipare alla gara sopra indicata, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. COLONNELLA RIMINI, confermando l’omologazione del risultato della gara, MIRAMARE 2 – COLONNELLA 1. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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