COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TURSI TOMMASO, già tess. A.S.D. Futsal Taranto, sig. VERZELLESI CLAUDIO, Presidente A.S.D. Real Massenzatico 08, A.S.D. REAL MASSENZATICO 08 – camp. III^ cat. e A.S.D. FUTSAL TARANTO – Calcio a 5
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TURSI TOMMASO, già tess. A.S.D. Futsal Taranto, sig. VERZELLESI CLAUDIO, Presidente A.S.D. Real Massenzatico 08, A.S.D. REAL MASSENZATICO 08 – camp. III^ cat. e A.S.D. FUTSAL TARANTO – Calcio a 5
Con nota 17.01.2011 N. 4575/1475, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. TOMMASO TURSI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società REAL MASSENZATICO mentre era ancora tesserato per la società FUTSAL TARANTO;
- il sig. VERZELLESI CLAUDIO, Presidente della Soc. REAL MASSENZATICO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. TOMMASO TURSI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società FUTSALTARANTO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società REAL MASSENZATICO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. REAL MASSENZATICO 08 ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.TURSI TOMMASO , la inibizione per mesi 3 del sig. VERZELLESI CLAUDIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. REAL MASSENZATICO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. FUTSAL TARANTO.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.TURSI e dal sig. VERZELLESI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. FUTSAL TARANTO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. REAL MASSENZATICO ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. TURSI TOMMASO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. VERZELLESI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.D. Real Massenzatico , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. FUTSAL TARANTO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. REAL MASSENZATICO l’ammenda di € 300.
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