COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PEPE GASPARE, tess. A.S.D. Atletico Potenza, sig. RENZI GOFFERDO, Presidente A.S.D. Marignano Calcio, A.S.D. MARIGNANO CALCIO – camp. Promozone e A.S.D. COMPRENSORIO TANAGRO, già A.C. RICIGLIANO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PEPE GASPARE, tess. A.S.D. Atletico Potenza, sig. RENZI GOFFERDO, Presidente A.S.D. Marignano Calcio, A.S.D. MARIGNANO CALCIO – camp. Promozone e A.S.D. COMPRENSORIO TANAGRO, già A.C. RICIGLIANO Con nota 17.01.2011 N. 4567/1480, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GASPARE PEPE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società MARIGNANO CALCIO mentre era ancora tesserato per la società RICIGLIANO; - il sig. GOFFREDO RENZI, Presidente della Soc. MARIGNANO CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GASPARE PEPE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società COMPRENSORIO TANAGRO GIA’ AC RICIGLIANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società MARIGNANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. PEPE GASPARE , la inibizione per mesi 3 del sig. RENZI GOFFREDO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. MARIGNANO CALCIO e l’ammenda di € 150 per l.’A.S.D. COMPRENSORIO TANAGRO, già A.C. RICIGLIANO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.PEPE e dal sig. RENZI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. COMPRENSORIO TANAGRO, già A.C. RICIGLIANO, e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. MARIGNANO CALCIO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PEPE GASPARE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. RENZI GOFFREDO Presidente dell’A.S.D. Marignano Calcio, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. COMPRENSORIO TANAGRO, già A.C. RICIGLIANO, l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. MARIGNANO CALCIO l’ammenda di € 300.
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