COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CANELLA MANUEL, tess. A.S.D. Pol. Vado, sig. MINI GIUSEPPE, Presidente A.S.D. Appennino 2000, A.S.D. APPENNINO 2000 e A.S.D. GRIZZANA 1996 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CANELLA MANUEL, tess. A.S.D. Pol. Vado, sig. MINI GIUSEPPE, Presidente A.S.D. Appennino 2000, A.S.D. APPENNINO 2000 e A.S.D. GRIZZANA 1996 – camp. III^ cat. Con nota 19.01.2011 N. 4661/1474, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MANUEL CANELLA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società APPENNINO 2000 mentre era ancora tesserato per la società GRIZZANA FC 1996; - il sig. GIUSEPPE MINI, Presidente della Soc. APPENNINO 2000, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MANUEL CANELLA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società GRIZZANA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società APPENNINO 2000, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CANELLA MANUEL , la inibizione per mesi 3 del sig. MINI GIUSEPPE , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. APPENNINO 2000 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. GRIZZANA 1996. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CANELLA e dal sig. MINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. GRIZZANA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. APPENNINO 2000 ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CANELLA MANUEL la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MINI GIUSEPPE, Presidente dell’A.S.D. Appennino 2000, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. GRIZZANA 1996 l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. APPENNINO 2000 l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it