COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico SARRICCHIO GIUSEPPE, tess. G.S. San Carlo, sig. MANFREDINI MARCO, Presidente G.S. San Carlo, G.S. SAN CARLO e A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911 – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico SARRICCHIO GIUSEPPE, tess. G.S. San Carlo, sig. MANFREDINI MARCO, Presidente G.S. San Carlo, G.S. SAN CARLO e A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911 - camp. II^ cat. Con nota 20.01.2011 N. 4709/1443, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GIUSEPPE SARRICCHIO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società S. CARLO mentre era ancora tesserato per la società S. ANTONIO e in prestito alla Società MOLINELLA CALCIO ora AUGUSTO MAGLI; - il sig. MARCO MANFREDINI, Presidente della Soc. SAN CARLO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GIUSEPPE SARRICCHIO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società AUGUSTO MAGLI già MOLINELLA CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SAN CARLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SARRICCHIO GIUSEPPE , la inibizione per mesi 3 del sig. MANFREDINI MARCO , l’ammenda di € 500 per il G.S. SAN CARLO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. AUGUSTO MAGLI, già A.S.D. MOLINELLA CALCIO 1911. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SARRICCHIO e dal sig. MANFREDINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. AUGUSTO MAGLI, già MOLINELLA CALCIO 1911 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il G.S. SAN CARLO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SARRICCHIO GIUSEPPE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MANFREDINI MARCO, Presidente del G.S. San Carlo, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. AUGUSTO MAGLI, già MOLINELLA CALCIO 1911, l’ammenda di € 100 ed al G.S. SAN CARLO l’ammenda di € 300.
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