COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PREMCIVITELLA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. AMADORI FERRUCCIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 33 del 16.2.2011 gara PREMCIVITELLA CALCIO – S.SOFIA del 13.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PREMCIVITELLA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. AMADORI FERRUCCIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 33 del 16.2.2011 gara PREMCIVITELLA CALCIO – S.SOFIA del 13.2.2011 L’A.S.D. PREMICIVITELLA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il calc. AMADORI, in azione di gioco, veniva cinturato da dietro da un giocatore avversario e per poter continuare l’azione, divincolandosi, colpiva allo stomaco in maniera fortuita l’avversario, del tutto involontariamente. Al provvedimento di espulsione il giocatore chiedeva spiegazioni all’arbitro” e poi si dirigeva verso gli spogliatoi senza porre resistenza e senza rivolgere altre espressioni. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. AMADORI, in azione di gioco, colpiva volontariamente con una forte gomitata un giocatore avversario ed alla comunicazione del provvedimento di espulsione protestava vivacemente, esprimendo anche parole ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. AMADORI FERRUCCIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it