COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PANARELLA FRANCESCO, tess. A.C. Real Sarsina, sig. MORETTI MIKE, Presidente A.C. Pro Loco Ranchio, A.C. PRO LOCO RANCHIO, camp. III^ cat. e A.S.D. MILANOTRE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PANARELLA FRANCESCO, tess. A.C. Real Sarsina, sig. MORETTI MIKE, Presidente A.C. Pro Loco Ranchio, A.C. PRO LOCO RANCHIO, camp. III^ cat. e A.S.D. MILANOTRE
Con nota 02.02.2011 N. 5188/1671, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. FRANCESCO PANARELLA, attualmente tesserato per la Soc. REAL SARSINA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società PRO LOCO RANCHIO mentre era ancora tesserato per la società MILANOTRE;
- il sig. MIKE MORETTI, Presidente della Soc. PRO LOCO RANCHIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. FRANCESCO PANARELLA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società MILANOTRE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società PRO LOCO RANCHIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.PANARELLA FRANCESCO , la inibizione per mesi 3 del sig. MORETTI MIKE , l’ammenda di € 500 per A.C. PRO LOCO RANCHIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MILANOTRE.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PANARELLA e dal sig. MORETTI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MILANOTRE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.C. PRO LOCO RANCHIO ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. PANARELLA FRANCESCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MORETTI MIKE, Presidente dell’A.C. Pro Loco Ranchio , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MILANOTRE l’ammenda di € 100 ed all’A.C. PRO LOCO RANCHIO l’ammenda di € 250.
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