COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MIRISOLA GIOVANNI, già tess. Bagnolo Calcio a 5, sig. MENOZZI GIANFRANCO, Presidente G.S. Silenziosi, G.S. SILENZIOSI e A.S.D. CORREGGIO FUTSAL – camp. Calcio a 5
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MIRISOLA GIOVANNI, già tess. Bagnolo Calcio a 5, sig. MENOZZI GIANFRANCO, Presidente G.S. Silenziosi, G.S. SILENZIOSI e A.S.D. CORREGGIO FUTSAL - camp. Calcio a 5
Con nota 02.02.2011 N. 5170/1528, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. GIOVANNI MIRISOLA, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società SILENZIOSI mentre era ancora tesserato per la società BAGNOLO CALCIO A5 (in prestito alla Soc. CORREGGIO FUTSAL);
- il sig. GIANFRANCO MENOZZI, Presidente della Soc. SILENZIOSI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GIOVANNI MIRISOLA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società CORREGGIO FUTSAL a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società SILENZIOSI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MIRISOLA GIOVANNI, la inibizione per mesi 3 del sig. MENOZZI GIANFRANCO , l’ammenda di € 500 per il G.S. SILENZIOSI e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. CORREGGIO FUTSAL .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MIRISOLLA e dal sig. MENOZZI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. CORREGGIO FUTSAL e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il G.S. SILENZIOSI ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. MIRISOLLA GIOVANNI la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MENOZZI GIANFRANCO, Presidente del G.S. Silenziosi , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. CORREGGIO FUTSAL l’ammenda di € 100 ed al G.S. SILENZIOSI l’ammenda di € 250.
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