COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIROMETTA MICHELE, tess. A.S.D. Pol.Porto Fuori, sig. ZURLINI ENRICO, Presidente Pol. Coop.Consumatori Nordest, COOP. CONSUMATORI NORDEST – camp. Calcio a 5 e P.G.S. OR. SA.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIROMETTA MICHELE, tess. A.S.D. Pol.Porto Fuori, sig. ZURLINI ENRICO, Presidente Pol. Coop.Consumatori Nordest, COOP. CONSUMATORI NORDEST – camp. Calcio a 5 e P.G.S. OR. SA. Con nota 02.02.2011 N. 5177/1673, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MICHELE GIROMETTA, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società COOP CONSUMATORI N/E mentre era ancora tesserato per la società OR.SA; - il sig. ENRICO ZURLINI, Presidente della Soc. COOP CONSUMATORI N/E, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MICHELE GIROMETTA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società P.G.S. OR.SA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. CONSUMATORI N/E, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GIROMETTA MICHELE, la inibizione per mesi 3 del sig. ZURLINI ENRICO , l’ammenda di € 500 per la POL. CONSUMATORI NORDEST e l’ammenda di € 150 per la soc. P.G.S. OR.SA. . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GIROMETTA e dal sig. ZURLINI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la soc. P.G.S. OR.SA. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. CONSUMATORI NORDEST; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GIROMETTA MICHELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ZURLINI ENRICO. Presidente della Pol. Consumatori Nordest, la inibizione per mesi 1, alla soc. P.G.S. OR.SA. l’ammenda di € 100 ed alla POL. CONSUMATORI NORDEST l’ammenda di € 250.
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