COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FRUGENSPORT Avverso squalifica per 3 giornate calc. BALLARIN MAURIZIO e FORMIGATTI FLAVIO, per 4 giornate calc. FOLLI LORENZO, inibizione al 24.5.2011 add.f.p.s. MAMBELLI FRANCESCO, ammenda € 150 per intemperanze sostenitori e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 24.2.2011 gara FRUGENSPORT – MARRADESE del 19.2.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FRUGENSPORT Avverso squalifica per 3 giornate calc. BALLARIN MAURIZIO e FORMIGATTI FLAVIO, per 4 giornate calc. FOLLI LORENZO, inibizione al 24.5.2011 add.f.p.s. MAMBELLI FRANCESCO, ammenda € 150 per intemperanze sostenitori e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 24.2.2011 gara FRUGENSPORT – MARRADESE del 19.2.2011
L’A.S.D. FRUGENSPORT, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avversi i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) “non corrisponde in alcun modo al vero quanto refertato dal direttore di gara, sia relativamente alle presunte percosse subite che al presunto comportamento gravemente e ripetutamente irriguardoso ed offensivo nei suoi confronti da parte dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva. Inoltre sono parimenti prive di alcun fondamento oggettivo le presunte parole offensive e minacciose e le spinte per le spalle imputate a FOLLI LORENZO, così come non corrisponde in alcun modo a fatti realmente accaduti il comportamento offensivo e minaccioso di BALLARIN MAURIZIO e FORMIGATTI FABIO. Riteniamo utile rammentare, inoltre, che i traumi riscontrati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lugo non possono in alcun modo essere riconducibili ad episodi avvenuti prima, durante e dopo la partita in qiuanto, lo ribadiamo con forza, mai è stata messa a repentaglio l’incolumità dell’arbitro”; 2) l’arbitro è stato accompagnato alla propria macchina dal nostro addetto f.p.s. e non dai Carabinieri; 3) non comprendiamo nemmeno perchè l’arbitro abbia sospeso la partita, per invitare dopo pochi minuti i due capitani a riprendere l’incontro in quanto non aveva espulso cinque nostri giocatori, come in un primo tempo asserito dall’arbitro, ma tre. A quel punto però entrambe le squadre erano già sotto la doccia, rassegnate ad accettare comportamenti incomprensibili, immotivati ed illogici”. Chiede la modifica dei provvedimenti.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante la perdita della gara non viene presa in esame in quanto il ricorso non risulta essere stato inviato, contestualmente, in copia alla controparte, nè è stata allegata la ricevuta comprovante tale invio;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) di avere espulso il calc. BALLARIN perchè, dopo aver subito un fallo, gli rivolgeva frasi ingiuriose, reiterate dopo la vista del cartellino rosso; 2) di avere espulso il calc. FOLLI LORENZO perchè, dopo l’espulsione del calc.Ballarin, gli rivolgeva frasi offensive e, dopo la vista del cartellino rosso, lo spingeva alle spalle e lo minacciava; 3) di avere espulso il calc. FORMIGATTI perchè, dopo l’espulsione del calc.Folli, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; 4) a fine gara, l’addetto alla forza pubblica sostitutiva sig.MAMBELLI entrava nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva offese; 5) di avere sospeso la gara perchè, dopo l’espulsione dei tre giocatori, veniva accerchiato da tutti i giocatori della FRUGESPORT, ricevendo nell’occasione un forte calcio al coccige che gli procurava intenso dolore; 6) nell’avviarsi verso gli spogliatoi , ancora circondato dai giocatori e dirigenti locali, riceveva spinte, che gli causavano un trauma ad una caviglia, ed un altro calcio al coccige; 7) nell’area degli spogliatoi sostavano sostenitori locali che lo offendevano e minacciavano gravemente. Aggiungeva anche di avere convocato i due capitani, dicendo loro che avrebbe potuto continuare la gara “pro forma”, ma ciò per cercare di tranquillizzare la situazione, posto l’assembramento protestatario di tifosi al di fuori dello spogliatoio, calmatisi solo all’arrivo dei Carabinieri;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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