COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VALLINI LORENZO, già tess. Kaos Ferrara Calcio a 5, sig. DE GIORGI AGOSTINO, Presidente U.S. Calcio Ferrara, U.S. CALCIO FERRARA e KAOS FERRARA CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VALLINI LORENZO, già tess. Kaos Ferrara Calcio a 5, sig. DE GIORGI AGOSTINO, Presidente U.S. Calcio Ferrara, U.S. CALCIO FERRARA e KAOS FERRARA CALCIO A 5 Con nota 15.02.2011 N. 5572/1674, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. LORENZO VALLINI, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CALCIO FERRARA mentre era ancora tesserato per la società KAOS FERRARA CALCIO A 5; - il sig. AGOSTINO DE GIORGI, Presidente della Soc. CALCIO FERRARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. LORENZO VALLINI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società KAOS FERRARA CALCIO A 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CALCIO FERRARA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, la soc. KAOS FERRARA CALCIO A 5 che aveva chiesto di essere sentita ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. VALLINI LORENZO, la inibizione per mesi 3 del sig. DE GIORGI AGOSTINO , l’ammenda di € 500 per l’U.S. CALCIO FERRARA e l’ammenda di € 150 per la soc. KAOS FERRARA CALCIO A 5. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. VALLINI e dal sig. DE GIORGI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la soc. KAOS FERRARA CALCIO A 5 . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S. CALCIO FERRARA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. VALLINI LORENZO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. DE GIORGI AGOSTINO . Presidente dell’U.S. Calcio Ferrara , la inibizione per mesi 1, alla soc. KAOS FERRARA CALCIO A 5 l’ammenda di € 100 ed all’U.S. CALCIO FERRARA l’ammenda di € 250.
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