COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. INCORONATO VINCENZO, già tess. A.S.D. Virtus Valsanterno, sig. BITTINI MARINO, Presidente Pol. Ponticelli, POL. PONTICELLI – camp. III^ cat. e A.S.D. VIRTUS VALSANTERNO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. INCORONATO VINCENZO, già tess. A.S.D. Virtus Valsanterno, sig. BITTINI MARINO, Presidente Pol. Ponticelli, POL. PONTICELLI – camp. III^ cat. e A.S.D. VIRTUS VALSANTERNO – camp. II^ cat. Con nota 16.02.2011 N. 5603/1676, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. VINCENZO INCORONATO, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società PONTICELLI mentre era ancora tesserato per la società VIRTUS VALSANTERNO; - il sig. MARINO BITTINI, Presidente della Soc. PONTICELLI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. VINCENZO INCORONATO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società VIRTUS VALSANTERNO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. PONTICELLI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. BITTINI e la soc.POL.PONTICELLI hanno chiesto di essere sentiti e sono rappresentati all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. INCORONATO VINCENZO, la inibizione per mesi 3 del sig. BITTINI MARINO , l’ammenda di € 500 per la POL. PONTICELLI e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VIRTUS SANTERNO . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. INCORONATO e dal sig. BITTINI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la A.S.D. VIRTUS VALSANTERNO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. PONTICELLI ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. INCORONATO VINCENZO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BITTINI MARINO. Presidente della Pol.Ponticelli, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. VIRTUS SANTERNO l’ammenda di € 100 ed alla POL. PONTICELLI l’ammenda di € 250.
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