COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MALIZIA ALEX, tess. A.S.D. U.P. Virtus, sig. DELLA GHEZZA TOMMASO, già Presidente A.S.D. U.P. Virtus, A.S.D. U.P. VIRTUS e A.S.D. FONTANELLATO CALCIO – camp. III^cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MALIZIA ALEX, tess. A.S.D. U.P. Virtus, sig. DELLA GHEZZA TOMMASO, già Presidente A.S.D. U.P. Virtus, A.S.D. U.P. VIRTUS e A.S.D. FONTANELLATO CALCIO – camp. III^cat. Con nota 14.02.2011 N. 5520/1533, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ALEX MALIZIA, attualmente tesserato per U.P. VIRTUS, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società VIRTUS PARMA mentre era ancora tesserato per la società FONTANELLATO CALCIO; - il sig. TOMMASO DELLA GHEZZA, già Presidente della Soc. VIRTUS, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ALEX MALIZIA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società FONTANELLATO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società UP VIRTUS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’U.P. VIRTUS ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui fa presente che la richiesta di tesseramento del calc. Malizia venne inoltrata dopo aver sentito la soc. Fontanellatese Calcio che dichiarò che avrebbe provveduto allo svincolo del calciatore. Purtroppo, per un disguido organizzativo, ciò non avvenne. La cosa però venne sistemata nella finestra invernale. Sostenendo di avere agito in tutta buona fede chiede di “guardare con occhio benevolo soprattutto la posizione del calciatore, che meno di tutti ha responsabilità nella vicenda in oggetto”. Anche l’A.S.D. FONTANELLATO CALCIO ha inviato una nota dove conferma di aver dato, a suo tempo, all’U.P.VIRTUS disponibilità allo svincolo del calciatore, ma solo dopo che l’TUfficio Tesseramento comunicava all’U.P.VIRTUS che il calc. Malizia non era libero, si sono accorti della dimenticanza avvenuta del tutto in buona fede. Il calc. MALIZIA ed il sig. DELLA GHEZZA hanno chiesto di essere sentiti e sono presenti all’odierno dibattimento. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, informa di essersi accordato, ex artt. 23 e 24 del C.G.S., con il sig. DELLA GHEZZA TOMMASO, anche in rappresentanza della società A.S.D. U.P. VIRTUS per il patteggiamento delle sanzioni, che indica in gg. 16 di inibizione per il sig. DELLA GHEZZA TOMMASO ( anzichè gg. 35 come sanzione base), avendo il predetto sottoscritto formale dichiarazione di assunzione di responsabilità circa i fatti contestati di violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. nonchè dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. , anche per la responsabilità diretta e indiretta della società, e in € 112 per la società A.S.D. U.P. VIRTUS (anzichè € 250 come sanzione base). Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle altre due parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara per il calc. MALIZIA ALEX e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. FONTANELLATO CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. MALIZIA integri la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’A.S.D. FONTANELLATO CALCIO; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. DELLA GHEZZA e la società A.S.D. U.P. VIRTUS, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; -visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere : al calc. MALIZIA ALEX, la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. DELLA GHEZZA TOMMASO la inibizione per giorni 16, alla società A.S.D. U.P. VIRTUS l’ammenda di € 112 ed all’A.S.D. FONTANELLATO CALCIO l’ammenda di € 100.
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