COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALAMONE CARMINE, tess. A.S.D. Football Five Bologna, sig. MORINI IVANO, Presidente soc. Navile Zola 1987, soc. NAVILE ZOLA 1987 e A.S.D. MADER – camp. Calcio a 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALAMONE CARMINE, tess. A.S.D. Football Five Bologna, sig. MORINI IVANO, Presidente soc. Navile Zola 1987, soc. NAVILE ZOLA 1987 e A.S.D. MADER – camp. Calcio a 5 Con nota 04.02.2011 N. 5269/1529, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CARMINE SALAMONE, attualmente tesserato per FOOTBALL FIVE BOLOGNA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società NAVILE ZOLA mentre era ancora tesserato per la società MADER; - il sig. IVANO MORINI, Presidente della Soc. NAVILE ZOLA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CARMINE SALAMONE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società MADER a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società NAVILE ZOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SALAMONE CARMINE, la inibizione per mesi 3 del sig. MORINI IVANO , l’ammenda di € 500 per la soc. NAVILE ZOLA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MADER . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SALAMONE e dal sig. MORINI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MADER . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. NAVILE ZOLA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SALAMONE CARMINE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MORINI IVANO . Presidente della soc. Navile Zola , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MADER l’ammenda di € 100 ed alla soc. NAVILE ZOLA l’ammenda di € 250.
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