COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FORNARI ANGELO, tess. A.P. Gazzini C.S.P., sig. MINERVINO SALVATORE, Presidente A.S.D. Real San Prospero F.C., A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C. e A.S. SAN FAUSTINO – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FORNARI ANGELO, tess. A.P. Gazzini C.S.P., sig. MINERVINO SALVATORE, Presidente A.S.D. Real San Prospero F.C., A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C. e A.S. SAN FAUSTINO – camp. I^ cat. Con nota 09.02.2011 N. 5410/1531, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ANGELO FORNARI, attualmente tesserato per GAZZINI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società REAL SAN PROSPERO mentre era ancora tesserato per la società SAN FAUSTINO; - il sig. SALVATORE MINERVINO, Presidente della Soc. REAL SAN PROSPERO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ANGELO FORNARI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società SAN FAUSTINO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società REAL SAN PROSPERO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FORNARI ANGELO, la inibizione per mesi 3 del sig. MINERVINO SALVATORE, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. REAL SAN PROSPERO e l’ammenda di € 150 per l’A.S. SAN FAUSTIONO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. FORNARI e dal sig. MINERVINO integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S. SAN FAUSTINO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. REAL SAN PROSPERO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FORNARI ANGELO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MINERVINO SALVATORE , Presidente dell’A.S.D. Real San Prospero , la inibizione per mesi 1, all’A.S. SAN FAUSTINO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. REAL SAN PROSPERO l’ammenda di € 250.
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