COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CASAZZA EMANUELE, tess. A.S.D. A.C. Gropparello, sig. RIVARA DANIELE, Presidente soc. New Life’s S.A.S., soc. NEW LIFE’S S.A.S. – camp. Calcio a 5 e A.S.D. A.C. GROPPARELLO – camp. III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CASAZZA EMANUELE, tess. A.S.D. A.C. Gropparello, sig. RIVARA DANIELE, Presidente soc. New Life’s S.A.S., soc. NEW LIFE’S S.A.S. – camp. Calcio a 5 e A.S.D. A.C. GROPPARELLO – camp. III^ cat.
Con nota 03.02.2011 N. 5226/1670, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. EMANUELE CASAZZA, attualmente tesserato per GROPPARELLO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società NEW LIFE’S mentre era ancora tesserato per la società GROPPARELLO;
- il sig. DANIELE RIVARA, Presidente della Soc. NEW LIFE’S, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. EMANUELE CASAZZA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società GROPPARELLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società NEW LIFE’S, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CASAZZA EMANUELE, la inibizione per mesi 3 del sig. RIVARA DANIELE, l’ammenda di € 500 per la soc. NEW LIFE’S e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. A.C. GROPPARELLO .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.CASAZZA e dal sig. RIVARA integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. A.C. GROPPARELLO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. NEW LIFE’S ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. CASAZZA EMANUELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. RIVARA DANIELE, Presidente della soc. New Life’s , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. A.C. GROPPARELLO l’ammenda di € 100 ed alla soc. NEW LIFE’S l’ammenda di € 250.
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