COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.C. CORVA avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché lammenda di euro 100,00 e l’inibizione a tutto il 17.09.10 a carico del Dirigente Accompagnatore BOTTOS Antonio (in C.U. n°14 del 08.09.10).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.C. CORVA avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché lammenda di euro 100,00 e l’inibizione a tutto il 17.09.10 a carico del Dirigente Accompagnatore BOTTOS Antonio (in C.U. n°14 del 08.09.10). Con reclamo datato 10.09.10, la Società impugnava i provvedimenti inflittile in c.u. pubblicato il 08.09.10, affermando di aver effettuato, regolarmente, solo cinque sostituzioni, anziché le sei, in numero eccessivo, indicate dall’arbitro.Il reclamo è tardivo, e come tale inammissibile. Infatti, il c.u. 52/a della F.I.G.C., rubricato l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. dispone che gli eventuali reclami avverso le decisioni dei G.S.T. devono far pervenire presso la sede del Comitato entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti che si intende impugnare. Inoltre, comunque, resterebbe inammissibile perché, quanto al risultato della gara, non è stata data comunicazione alla controparte perché quale controinteressata, possa presentare le sue ragioni; mentre, quanto alla squalifica del Dirigente, la sanzione é inferiore ad un mese, per cui resta esclusa dalla possibilità di reclamo. Ancora, il reclamo è stato redatto su una carta che non appare intestata, nel senso che non è idonea ad individuare la provenienza dalla società , essendo la grafia della intestazione facilmente riproducibile da un qualsiasi sistema di videoscrittura.Da ultimo, il reclamo è una volta di più inammissibile perché non reca l’allegazione della tassa reclamo. P.Q.M. la CDT FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della tassa non versata.
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