COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. OVARESE (Finale Coppa Carnia) in merito alla mancata omologazione della gara CEDARCHIS-OVARESE del 14.08.2010 (in C.U. Del. Tolmezzo n° 17 del 03.09.2010).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. OVARESE (Finale Coppa Carnia) in merito alla mancata omologazione della gara CEDARCHIS-OVARESE del 14.08.2010 (in C.U. Del. Tolmezzo n° 17 del 03.09.2010). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 17 del 03.09.2010, accogliendo il ricorso della A.S.D. Cedarchis, il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo disponeva di non omologare la gara Cedarchis - Ovarese del 14.08.2010, valevole per la finale della Coppa Carnia, e mandava alla Delegazione competente per la ripetizione dell’incontro. Dalla lunga ed articolata motivazione, apprendiamo che il G.S.T. ha deciso in tal senso, avendo riscontrato nella condotta dell’Arbitro alcune violazioni da un punto di vista tecnico nella conduzione della gara tali da inficiarne mortalmente la regolarità . In particolare, sintetizzando, il G.S.T. ha rinvenuto un errore dell’Arbitro nel computo dei minuti di gara, e comunque ha inteso che l’incontro sia finito prima dello scadere dei cinque minuti dichiarati di recupero. Tali errori, afferma il G.S.T., avrebbero ridotto il tempo di gioco e falsato l’andamento della gara precludendo azioni di gioco e, finanche, impedendo alla squadra Cedarchis di effettuare le sostituzioni ritenute opportune.Con tempestivo reclamo, ritualmente notificato alla controparte, l’Ovarese affermava la regolarità della gara, chiedeva che fosse riformato il provvedimento con l’omologa del risultato maturato sul campo e chiedeva audizione avanti alla C.D.T. La reclamata Cedarchis faceva pervenire tempestivamente la propria richiesta di audizione e formulava istanza perché fossero sentiti dalla C.D.T. un proprio dirigente, il proprio allenatore e alcuni propri calciatori presenti alla gara in oggetto. Preliminarmente la C.D.T. dispone di non ammettere le prove richieste dal Cedarchis, in quanto inammissibili ai sensi dell’art. 35/1 C.G.S.; infatti, gli atti ufficiali di gara sono assolutamente chiari e di facile interpretazione, e il loro contenuto non può essere messo in discussione da dichiarazioni di parte, in ipotesi divergenti dalla refertazione arbitrale. Peraltro, la società non ha neppure allegato quali argomenti avrebbe voluto portare in giudizio con la richiesta prova testimoniale.All’udienza del 22.09.10 è stato dato ingresso alle audizioni dei sigg.ri Micoli, presidente della Ovarese, e del sig. Benzo, in rappresentanza del Cedarchis per delega scritta del presidente; entrambi con fermezza, ma con lodevole pacatezza, hanno insistito nelle rispettive posizioni.Il reclamo dell’Ovarese è¨ fondato e la gara va omologata con il risultato maturato sul campo. Vige da sempre nell’Ordinamento Sportivo il principio generale per cui la gara -di massima- va omologata con il risultato maturato sul campo. La necessità di ripetere una gara portata a compimento va limitata a rare eccezioni, per lo più dovute a evidenti anomalie nell’applicazione del Regolamento, allorchè il danno procurato a una o a entrambe le squadre possa avere influito sull’esito dell’incontro, falsandone in prospettiva il risultato. Ai sensi dell’art. 29/3 C.G.S., non costituiscono anomalie sindacabili dal G.S.T. i fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’Arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Solo l’ammissione dell’errore tecnico da parte dell’Arbitro in tali casi fa venire meno questo limite di non ingerenza, altrimenti insuperabile. L’odierno compito della C.D.T. è dapprima quello di individuare le Regole del Gioco asseritamente violate; ricercare la loro corretta interpretazione da applicare al caso concreto; verificarne la sindacabilità da parte del G.S.T. e, successivamente, valutare se l’Arbitro abbia effettivamente errato nella loro applicazione. La Regola 5 del Giuoco del Calcio (edizione 2008-2009, attualmente vigente) dispone (tra l’altro) che l’Arbitro è il cronometrista ufficiale della gara. Giova ricordare che, in tale incombente, egli è assistito dagli Assistenti (cfr. Regola 6), che devono tenere nota del tempo e devono coadiuvare l’Arbitro allorché il suo cronometro in ipotesi non funzioni. Giova anche ricordare che è normale diligenza minima del dirigente in panchina azionare il proprio cronometro nel momento in cui l’Arbitro dà inizio al gioco, al fine di conoscere in ogni istante quanti minuti mancano alla fine, più il recupero. La Regola 7 determina l’aspetto temporale della gara, e tratta tre momenti: i due periodi di gioco, l’intervallo e i recuperi. I due periodi di gioco descrivono quelli che, nel linguaggio comune, sono detti primo tempo e secondo tempo e che, nella fattispecie, durano 45 minuti ciascuno. La durata del recupero, secondo la Regola 7 è a discrezione dell’Arbitro. Il paragrafo di Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitro in calce alla Regola 7 descrive: Molte interruzioni del gioco sono del tutto normali Un recupero deve essere quindi accordato solamente quando queste interruzioni sono in numero eccessivo. Ed è lampante che, per considerare eccessivo il numero delle interruzioni, la norma si rimette anche qui alla pura discrezionalità dell’Arbitro, assolutamente libero di determinare la durata del recupero misurandola sulle situazioni vissute in campo. Di seguito, leggiamo: Quarto Ufficiale indica il recupero minimo deciso dall’Arbitro al termine dell’ultimo minuto regolamentare di ciascun periodo di gioco. La norma si presenta generale, ma si attaglia sostanzialmente al calcio professionistico, risultando inattuabile quando manchi la figura del Quarto Ufficiale. In tale caso, solo l’Arbitro potrà personalmente comunicare la durata del recupero, e lo farà secondo le direttive fornitegli dal proprio organo tecnico. Tra periodo di gioco e recupero la Regola 7 crea un legame dinamico: Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo che è stato perduto. La Regola collega il recupero al periodo di gioco in immediata prosecuzione: lo prolunga senza soluzione di continuità . è logico. Diversamente, se il recupero non si legasse al periodo di gioco, ma partisse da un momento successivo, si creerebbe un vuoto intermedio tra lo scoccare del 45° minuto (fine del periodo di gioco) e l’inizio del recupero (i minuti indicati dall’Arbitro). Sarebbe un periodo rilevante, perché potrebbe durare da 0 secondi (quando il Quarto Ufficiale esponga la tabella segnatempo esattamente allo scoccare del 45° minuto) ad alcuni minuti (come nel caso che stiamo trattando). Ma questo ipotetico periodo intermedio, che non è periodo di gioco (ormai scaduto) nè recupero (non ancora iniziato), resterebbe inammissibilmente non inquadrato dalla norma. Conferma a questa tesi ci viene espressamente dalla stessa Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitrio di corollario alla Regola 7: l’annuncio del recupero non indica necessariamente l’ammontare esatto del tempo che rimane da giocare. Le richiamate Regole sono chiare, e non ammettono interpretazioni difformi: l’Arbitro è l’unico, insindacabile, cronometrista ufficiale; è l’unico che possa decidere se e quanto tempo recuperare, facendo seguire il recupero quale prosecuzione dinamica e immediata di ogni periodo di gioco. L’Arbitro può fare a sua discrezione piena avvertendo le squadre al termine dell’ultimo minuto regolamentare. Per capire se e come l’Arbitro abbia applicato le Regole del Gioco, dobbiamo rifarci agli atti ufficiali della gara in oggetto, fonte privilegiata di prova e documenti da cui attingere piena conoscenza dell’evoluzione degli accadimenti. LA DURATA DELL’INCONTRO. A nulla rileva, in ordine alla durata della gara, il fatto dei fumogeni lanciati in campo dai tifosi prima dell’inizio dei due periodi di gioco. Il G.S.T., rilevando che è una incongruenza nella verbalizzazione dell’orario di inizio e fine gara, legata proprio al ritardato inizio a causa dei fumogeni, ha ritenuto che i minuti cosa persi non fossero stati giocati. Ma per fare , il G.S.T. è entrato nell’aspetto tecnico che il concerto di Regola 5 e art. 29/3 C.G.S. gli impediscono di sindacare, se non quando ci si trovi in presenza di ammissione di errore dell’Arbitro. E, dalla lettura complessiva di referto e supplemento, ci accorgiamo che l’Arbitro, lungi dall’ammettere questo tipo di errore, si è espresso in senso esattamente contrario. Dagli atti di gara emerge che l’Arbitro ha neutralizzato 1 minuto nel primo tempo per infortuni, e 5 minuti nel secondo tempo, per recuperare quanto perso per infortuni e per sostituzioni. Ha poi concesso 12 minuti di intervallo. Non risulta che gli Assistenti gli abbiano fatto notare un errore nella durata dei periodi di gioco, nè nella durata minima segnalata per i due recuperi. Volendoci addentrare nel merito (solo per capire che cosa possa essere successo), ci accorgiamo che dal supplemento di rapporto emerge la corretta chiave di lettura che lo stesso G.S.T. non ha colto: l’Arbitro, dopo la fine della gara, al momento di compilare il referto, ha indicato l’ora di inizio e l’ora di fine gara calcolandole sulla base del tempo effettivamente giocato, partendo per semplicità dall’orario ufficiale: 20.30 + 45+ 1 + 12 + 45 + 5 = 22.18. Se poi la gara per colpa dei fumogeni è in verità iniziata alle 20.32 anzichè alle 20.30 ed è finita alle 22.20, o alle 20.22 anzichè alle 22.18, tale dato è soggettivo ed irrilevante ai fini che ci interessano. Questa lettura dell’evoluzione dei fatti è stata chiaramente espressa dall’Arbitro in sede di supplemento: non ho ritenuto necessario puntualizzare tale fatto (fumogeni ndr) riportandolo formalmente nell’indicazione dell’orario di inizio dei tempi di gara. La successiva segnalazione del ritardo per i fumogeni ha cosa avuto significato solo per comunicare al G.S.T. la violazione commessa dalla tifoseria, dandogli modo di sanzionare quella condotta. Pur costituendo una evidente irregolarità nella refertazione, tale macroscopica imprecisione dell’Arbitro non rileva ai fini del risultato e dell’omologa della gara perchè non mette in discussione che l’incontro sia durato per il periodo di gioco previsto. Anzi, come detto, la regolare durata emerge sia dal computo che abbiamo descritto nella differenza tra l’indicazione dell’orario di inizio (20.30) e fine gara (22.18), sia dalla constatazione che gli Assistenti non hanno rilevato tale problematica, ma soprattutto dal contesto delle dichiarazioni rese in sede di supplemento al G.S.T. dall’Arbitro, che sul punto non solo non ha ammesso alcun errore, ma ha precisato di aver inteso che i 5 minuti di recupero andassero considerati a decorrere dal 45° del secondo tempo, con ciò confermando esplicitamente (e insindacabilmente) di aver fatto giocare per intero sia i 45 minuti del secondo tempo che i 5 minuti di recupero. LA SEGNALAZIONE DEL RECUPERO. E’ chiaro che, se il Direttore di Gara, allo scoccare del 45° è impegnato nel districare situazioni di gioco che richiedono la sua presente, fattiva e personale attenzione, il fatto della segnalazione del tempo di recupero può passare in secondo ordine, e può così slittare di qualche momento. Lo stesso Arbitro, interrogato dal G.S.T., ha confermato di aver segnalato il numero di 5 minuti di recupero. Ha riconosciuto di averlo fatto tardivamente, ma questo fatto è logico, in quanto a referto emerge come il Direttore di Gara allo scoccare del 90° minuto fosse impegnato in altre più urgenti questioni, sempre attinenti alle esigenze di direzione della gara. Al 45° del secondo tempo, in particolare, ancora nel corso del periodo di gioco e quindi in momento anteriore a quello in cui l’Arbitro fosse richiesto di segnalare i minuti di recupero, il Direttore di Gara si è trovato ad affrontare, in rapida successione, le vicende urgenti afferenti a ben otto calciatori, che andiamo ad elencare: stava espellendo un calciatore del Cedarchis per un violento fallo commesso sull’avversario senza l’opportunità di giocare il pallone; ha poi dovuto verificare le condizioni fisiche del calciatore a terra che, dolorante, aveva richiesto soccorso e l’intervento del massaggiatore; ha dovuto poi, subito dopo (al 46°, leggiamo a referto), prendere nota sul suo taccuino dell’uscita dal campo di tre calciatori (due dell’Ovarese e uno del Cedarchis) e dell’ingresso in campo dei loro sostituti, attendendo che chi doveva uscire uscisse dal campo e chi doveva entrare, verificate dall’Assistente le condizioni opportune, entrasse in sostituzione e prendesse posizione nello schieramento di gioco. Quel bailamme di accadimenti, in rapida successione, a cavallo del 90°, ha comprensibilmente coinvolto l’Arbitro in prima persona per un certo tempo, facendogli perdere l’attimo dello scoccare del termine dell’ultimo minuto regolamentare al fine della necessaria segnalazione del periodo di recupero. Ma dalla lettura delle Regole del Gioco è indubitabile (e lo stesso Arbitro lo ha precisato al G.S.T.) che i 5 minuti di recupero segnalati dovessero aggiungersi ai 45 minuti regolamentari. Bene avrebbe fatto l’Arbitro, nell’ottica di un sempre auspicato dialogo collaborativo in campo tra Calciatori e Direttore di Gara, a chiarire ai capitani che gli accadimenti occorsi alla fine del tempo regolamentare gli avevano impedito di segnalare nel momento canonico la quantificazione del recupero. Non lo ha fatto; ma tale omissione non è grave perchè le Regole del Giuoco del Calcio sono chiarissime in proposito: il recupero prolunga solo il periodo di gioco, cioè¨ il tempo regolamentare di 45 minuti, e comunque l’annuncio del recupero non indica necessariamente l’ammontare esatto del tempo che rimane da giocare. L’errore interpretativo in ordine alla durata della gara, quindi, è dei tesserati tutti, anche se è stato agevolato da una segnalazione dell’Arbitro certamente tardiva, che si è presentata ambigua a chi non avesse ben presenti le Regole del Giuoco del Calcio. In ogni caso, va ricordato, le due società hanno avuto modo di sostituire al 46 cioè¨ già in fase di recupero, chi una e chi due calciatori, e non hanno motivo di lamentare che è stato loro impedito di sostituirne altri in un ulteriore momento. E’ noto che una sostituzione può essere effettuata solamente durante un’interruzione di gioco (cfr. Regola 3), e sarebbe stata grave imprudenza per le due squadre non approfittare della lunga interruzione protrattasi a cavallo del 90° minuto per operare tutte le sostituzioni necessarie, nella aspettativa (leggi: vuota speranza) che il gioco potesse nuovamente interrompersi in quegli attimi che -colpevolmente- ritenevano dovessero mancare alla fine. Concludendo,l’ Arbitro ha indubbiamente errato nella compilazione del rapporto avendo forfetizzato l’indicazione degli orari di inizio e fine gara; ma la veridicità del referto in ordine alla regolare durata dei periodi di gioco, dell’intervallo e dei recuperi non ne risulta inficiata. L’Arbitro altresì ha commesso una difformità dalle Regole nell’indicazione tardiva del tempo di recupero, peraltro indotta da urgenti incombenze di direzione di gara; ma tale involontaria difformità è ininfluente in quanto la conoscenza delle Regole del Giuoco del Calcio (cfr. art. 2 C.G.S.) avrebbe dovuto illuminare tutti quei tesserati che, invece, non hanno saputo ben interpretare la segnalazione arbitrale. P.Q.M. La C.D.T.- FVG revoca il provvedimento impugnato, dispone per l’omologa del risultato conseguito sul campo nella gara Cedarchis - Ovarese del 14.08.2010, valevole per la finale della Coppa Carnia e dispone la restituzione della tassa reclamo alla A.S.D. Ovarese.
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