COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) MINUTELLO Mario, b) DE MARCHI Radovan, c) MARGHERITTA Danilo tutti e tre quali Dirigenti della Società A.S.D. LATISANA RICREATORIO; e nei confronti di d) BALDIN Fulgenzio quale Dirigente dell’A.S.D. CJARLINS MUZANE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) MINUTELLO Mario, b) DE MARCHI Radovan, c) MARGHERITTA Danilo tutti e tre quali Dirigenti della Società A.S.D. LATISANA RICREATORIO; e nei confronti di d) BALDIN Fulgenzio quale Dirigente dell’A.S.D. CJARLINS MUZANE. Il deferimento. MINUTELLO Mario, DE MARCHI Radovan, MARGHERITTA Danilo e BALDIN Fulgenzio, i primi tre nella loro qualità di Dirigenti dell’ASD LATISANA RICREATORIO, il quarto quale Dirigente dell’A.S.D. CJARLINS MUZANE, sono stati deferiti al giudizio di questa C.D.T. per rispondere delle seguenti violazioni loro ascritte : MINUTELLO, DE MARCHI e BALDIN dell’ illecito di cui all’art.1 c. 1° del C.G.S in relazione all’art. 10 c. 2° e 6° dello stesso Codice per violazione dei principi di lealtà , correttezza e probità , per aver sottoscritto nella scorsa stagione sportiva alcune distinte gara in cui (si) dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado diversi calciatori non ne avessero titolo; il MARGHERITTA dell’illecito di cui all’art.1 c. 1° del C.G.S in relazione all’art. 10 c. 2° e 6° dello stesso Codice per violazione dei principi di lealtà , correttezza e probità , per aver arbitrato la gara LATISANA A / CJARLINS MUZANE dell’ 11/10/2008 senza aver adempiuto ai dovuti controlli preliminari, così permettendo che partecipassero alla stessa giocatori non aventi titolo.. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.09.2010. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 30.09.2010 davanti alla C.D.T. sono comparsi: il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA.- Sono pure comparsi i sigg. DE MARCHI Radovan e MARGHERITTA Danilo.- Nessuno è invece comparso per i deferiti MINUTELLO Mario e BALDIN Fulgenzio. All’esito della sua requisitoria il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti dei quali ha chiesto la condanna alle seguenti sanzioni: per MARGHERITTA mesi 5 di inibizione; per DE MARCHI, MINUTELLO e BALDIN mesi 2 di inibizione ciascuno. Sulle istanze di patteggiamento, formulate in fase dibattimentale da DE MARCHI Radovan e da MARGHERITTA Danilo, il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso per l’applicazione delle sanzioni nei seguenti termini: gg 40 di inibizione per il primo e mesi 3 e gg 10 di inibizione per il secondo. La motivazione. Il presente procedimento costituisce appendice di quello definito dalla CDT con il provvedimento pubblicato in C.U. n° 17 del 24.09.09 con il quale, per gli stessi fatti, sono state inflitte alla A.S.D. LATISANA RICREATORIO ed all’A.S.D. CJARLINS MUZANE, a titolo di responsabilità oggettiva, rispettivamente la sanzione dell’ammenda di € 200,00 e quella dell’ammonizione.- La vicenda trae origine dalla Relazione 11.10.08 del collaboratore responsabile regionale dell’attività di base e del collaboratore della delegazione di Cervignano contenente la notizia che in pari data si erano svolte due gare del campionato pulcini rispetto alle quali veniva segnalato che: nella prima, Latisana A / Cjarlins Muzane, il Cjarlins Muzane aveva presentato un elenco formazione squadra non corredato di tre documenti di identificazione, salvo recuperarne due entro la fine dell’incontro, mentre, dal canto suo, il Latisana A aveva schierato tre calciatori non in lista (e non tesserati); nella seconda, Latisana B / S. Vito C 5 contro 5, il Latisana B aveva presentato una lista di 7 calciatori di cui solo tre provvisti di tesseramento.- Il Dirigente Arbitro sig. MARGHERITTA aveva ammesso comunque tutti alle due gare che avevano avuto il loro corso. Tratte a giudizio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 c.2° CGS per l’operato dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo (rectius loro) interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS le società interessate venivano sanzionate, come da provvedimento pubblicato in C.U. n° 17/2009, dalla CDT la quale disponeva inoltre la restituzione degli atti alla Procura Federale per valutare se procedere a ulteriori deferimenti. ovvero se affrontare un approfondimento dell’indagine in relazione ai diversi e ben più gravi profili di responsabilità che si potevano desumere, dalla lettura degli atti di indagine, soprattutto a carico dei dirigenti legati all’ASD LATISANA RICREATORIO. Le ulteriori indagini in seguito compiute dalla Procura Federale portavano, in data 13.11.09, al deferimento dinnanzi alla CDT di quegli stessi soggetti della cui posizione l’organo giudicante è oggi chiamato ad occuparsi (per le medesime violazioni originariamente mosse loro).- Convocati una prima volta dinnanzi alla CDT per l’udienza del 28.01.2010, due dei deferiti (DE MARCHI Radovan e MINUTELLO Mario) rendevano dichiarazioni confessorie adducendo peraltro che il loro comportamento era stato determinato dalla volontà di altri dirigenti della loro società di appartenenza (ASD LATISANA RICREATORIO).- Più precisamente il DE MARCHI riferiva di essere appena arrivato, come padre di un giovane tesserato l’anno prima e di aver sottoscritto la lista di gara fidandosi di due dirigenti societari (di cui forniva il nominativo) del cui comportamento egli sentiva di doversi scusare.- Il MINUTELLO da parte sua dichiarava di aver anch’egli a richiesta di un dirigente societario (uno dei due indicati dal De Marchi) inserito in lista due o tre calciatori della squadra Pulcini A nella lista Pulcini B per far apparire che entrambe le squadre fossero coperte nel numero di tesserati.- Rivelava inoltre che un’altra lista era stata spedita in Comitato: quella cioè¨ firmata dal sig. De Marchi, nella quale non erano compresi i calciatori che il dirigente da lui chiamato in causa gli aveva chiesto di inserire, e che avevano giocato nella squadra A. Alla luce di tali dichiarazioni, riservato ogni altro provvedimento, la CDT, in accoglimento della richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, rimetteva nuovamente gli atti all’organo inquirente per un ulteriore supplemento di indagine in relazione ai nuovi profili di responsabilità emergenti in carico ad altri tesserati. Stranamente l’attività di indagine aggiuntiva compiuta dalla Procura Federale non ha per comportato l’estensione del deferimento a chi appare, dalle risultanze degli atti, aver svolto un ruolo da protagonista in tutta la vicenda di cui si discute; oggi pertanto la CDT deve giocoforza limitare il proprio esame alla sola condotta di coloro che l’organo inquirente ha ritenuto meritevoli di deferimento, vale a dire di quegli stessi soggetti (DE MARCHI, MARGHERITTA, MINUTELLO e BALDIN) già deferiti con richiesta del 13.11.09 nei cui confronti sono stati ribaditi gli addebiti precedentemente mossi. Fatte tali premesse, considerate utili per la comprensione dei fatti, ritiene la CDT che la responsabilità dei soggetti nei cui soli confronti la Procura Federale ha inteso dirigere le proprie contestazioni siano documentalmente provate trovando esse ampio riscontro negli atti di indagine e segnatamente nelle dichiarazioni confessorie rese dagli interessati che risultano fra loro concordanti e tali comunque da non suscitare alcun dubbio sull’andamento dei fatti e sulle violazioni commesse. Detto questo è opinione della CDT che il ruolo avuto nella vicenda dal DE MARCHI e dal MINUTELLO debba considerarsi del tutto marginale e secondario rispetto a quello da altri svolto ma che sorprendentemente è sfuggito al deferimento. Il DE MARCHI ed il MINUTELLO risultano invero essersi ingenuamente prestati a compiere materialmente quanto disposto da chi sicuramente aveva maggior peso di loro all’interno della società di appartenenza (ASD LATISANA RICREATORIO). Quanto al BALDIN (che non risulta aver dovuto obbedire ad altri a lui gerarchicamente sovrapposti nell’organico societario) la sua posizione va invece rapportata alla minore gravità del fatto compiuto (la violazione riguarda infatti la mancata identificazione di un solo calciatore, peraltro tesserato) che ha già indotto la CDT a diversificare le posizioni e ad infliggere alla sua società (ASD CJARLINS MUZANE), a titolo di responsabilità oggettiva, una sanzione meno afflittiva di quella irrogata allo stesso titolo all’ASD LATISANA RICREATORIO ( cfr. C.U. n° 17/2009). In virtù delle suesposte considerazioni (per i diversi aspetti che comunque valgono ad attenuare la responsabilità degli interessati) ritiene la CDT che ai tre deferiti debba essere riservato un trattamento paritetico e che la irroganda sanzione vada contenuta, come da dispositivo, in misura più ridotta rispetto a quella oltremodo afflittiva richiesta dal Sostituto Procuratore Federale.- Per lo stesso motivo la CDT dispone quindi di non accogliere, giudicandola non congrua perchè ingiustamente eccessiva, la sanzione indicata nella richiesta di patteggiamento riguardante DE MARCHI Radovan. Discorso del tutto diverso deve invece essere fatto riguardo il MARGHERITTA. Costui si è difeso davanti alla CDT assumendo di aver, quale Dirigente Arbitro, operato soltanto per salvaguardare l’aspetto ludico e consentire a tutti i giovani di giocare (pur sapendo che alcuni di loro non ne avevano titolo) per stemperare una situazione di tensione, in quanto alcuni genitori di ragazzi avevano protestato e chiesto che i figli potessero giocare. Se sul piano umano le considerazioni del MARGHERITTA possono trovare una qualche comprensione, le stesse non hanno alcun peso sul piano giuridico rispetto al quale ciò che conta, e deve quindi innanzitutto essere considerato, sono le gravi conseguenze (per la salute e la sicurezza dei ragazzi oltrechè patrimoniali) che potrebbero scaturire dal far partecipare alle gare chi non ha titolo in assoluto a parteciparvi. Sul punto si richiama quanto argomentato dalla CDT a sostegno del proprio già citato provvedimento pubblicato in C.U. n° 17/2009 dal quale non vi è motivo per discostarsi: il fatto che alcuni piccoli abbiano giocato in difetto di tesseramento fa presumere (ma ciò non è materia del contendere) che questi abbiano giocato senza accertamento medico e senza essere coperti da polizza di assicurazione: per i danni subiti ma anche per i danni procurati (la compagnia assicurativa procederebbe senz’altro in rivalsa). Il rischio creato alla salute (e al patrimonio) dei non tesserati non si giustifica con la ridente ed ingenua voglia innata nei bambini di giocare: l’attività calcistica giovanile ha le sue regole, e si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (New York Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.), alla quale si deve guardare con particolare attenzione in modo che a tutti i bambini e le bambine siano assicurati,sia il diritto di divertirsi e giocare, sia il diritto di fare sport,; ma soprattutto il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti ed il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza. Per le anzidette ragioni la violazione addebitata al MARGHERITTA è certamente di peso, sia che la CDT ritiene di accogliere, giudicandola congrua rispetto alla gravità dei fatti, la richiesta di applicazione della sanzione nella misura da lui concordata con il rappresentante della Procura Federale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Ritenuta la responsabilità di MINUTELLO Mario, DE MARCHI Radovan, e BALDIN Fulgenzio in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti infligge agli stessi l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 20 (venti), a tutto il 27/10/2010; 2)Ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata; visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., applica a MARGHERITTA Danilo l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci), a tutto il 17/01/2011.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it