COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario, calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL CAIVANASE C/5, del sig. PELUSO Vincenzo, Presidente della società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, nonchè delle società A.S.D. REAL CAIVANASE C/5 e A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario, calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL CAIVANASE C/5, del sig. PELUSO Vincenzo, Presidente della società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, nonchè delle società A.S.D. REAL CAIVANASE C/5 e A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA Con raccomandata dd. 10 giugno 2010, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario, calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL CAIVANASE C/5, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., nonchè dell'art. 40, comma 4, N.O.I.F., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. REAL CAIVANESE C/5; - il sig. PELUSO Vincenzo, Presidente della società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., nonchè dell'art. 40, comma 4, N.O.I.F., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario senza avere effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il trasferimento de quo; - la società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente; - la società A.S.D. REAL CAIVANESE C/5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. le Società e i tesserati deferiti, nonchè la Procura Federale per la riunione del 30 settembre 2010, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 30 settembre 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. GALEOTA Salvatore e il deferito calciatore TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario, assistito da un consulente; nessuno compariva per le deferite società . Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. TEIXEIRA DA ROCHA esponeva di risiedere in Italia da circa nove anni e di essere stato tesserato per la A.S.D. REAL CAIVANESE C/5, società che ha sede a Caivano (NA). Trasferitosi in Friuli V.G. per motivi di lavoro, sottoscriveva la richiesta di tesseramento per la società ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA in assoluta buona fede, in quanto credeva di essere stato svincolato dalla predetta società partenopea. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario: squalifica per una giornata; quanto al sig. PELUSO Vincenzo: inibizione per mesi 3 (tre); quanto alla A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA: € 800,00 (ottocento) di ammenda; quanto alla A.S.D. REAL CAIVANESE C/5: € 300,00 (trecento) di ammenda risultando provata la violazione contestata. Nel corso del dibattimento il deferito TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione della sanzione in misura di una giornata di squalifica. La motivazione: Il deferimento appare fondato, essendo pacifico che il calciatore TEIXEIRA DA ROCHA e il sig. PELUSO Vincenzo, quale Presidente della società FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, hanno sottoscritto una richiesta di tesseramento mentre il predetto calciatore era ancora tesserato per L'A.S.D. REAL CAIVANASE C/5. Sussistono, pertanto, tutte le violazioni delle normative federali che sono state contestate ai deferiti e delle quali sono chiamate a rispondere anche le società . Nello specifico, l'A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA è tenuta a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, mentre l'A.S.D. REAL CAIVANESE C/5 deve rispondere della condotta del proprio calciatore TEIXEIRA DA ROCHA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. Quanto alla posizione del calciatore TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario, che ha concordato l’applicazione della sanzione con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata. P.Q.M. La C.D.T. FVG, dispone: - di infliggere al calciatore TEIXEIRA DA ROCHA Junior Dario la sanzione della squalifica per una giornata; - di inibire il sig. PELUSO Vincenzo, Presidente della A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA per mesi 3 (tre) a tutto il 07/01/2011; - di comminare alla società A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA l’ammenda di € 800,00 (ottocento) a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. PELUSO Vincenzo; -di comminare alla società A.S.D. REAL CAIVANESE C/5 l’ammenda di € 300,00 (trecento) a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al suo calciatore TEIXERIA DA ROCHA Junior Dario;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it