COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/11/2010 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMI dell’A.S.D. MUGLIA FORTITUDO e dell’A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore CATIC IRNES dell’U.S. AZZURRA, rispettivamente nelle gare MUGLIA FORTITUDO AZZURRA, disputata il 17.10.2010 e AZZURRA “ CENTRO SEDIA CALCIO, disputata il 24.10.2010, entrambe valevoli per il campionato di Prima Categoria, girone C.
	
                COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA  – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web:  http://www.figclnd-fvg.org e sul 
Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/11/2010
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMI dell’A.S.D. MUGLIA FORTITUDO e dell’A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO  in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore CATIC  IRNES  dell’U.S. AZZURRA, rispettivamente  nelle gare MUGLIA FORTITUDO AZZURRA, disputata il 17.10.2010 e AZZURRA “ CENTRO SEDIA CALCIO, disputata il  24.10.2010, entrambe valevoli per il campionato di Prima Categoria, girone C.
 
Con reclami datati  22.10.2010 e 27.10.2010, spediti con raccomandata  lo stesso 22.10.2010 ed il 28.10.2010,  l’A.S.D. MUGLIA FORTITUDO  e l’A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO chiedevano che venisse assegnata a loro favore  la vittoria a tavolino, rispettivamente della gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria  Girone -  MUGLIA  FORTITUDO “ AZZURRA  disputatasi il 17.10.2010 e conclusasi con il risultato di 0-0  e  AZZURRA  CENTRO SEDIA CALCIO disputatasi il 24.10.2010 e conclusasi con il risultato di 2 e 1; ciò in quanto l’U.S. Azzurra aveva schierato, nelle suindicate gare,   tra le sue file il calciatore CATIC Irnes, nato il 02.01.1991,  in posizione irregolare per non aver egli  scontato la squalifica di una giornata, inflittagli  per quarta ammonizione, cumulata nel Campionato Provinciale Juniores 2009/2010 e pubblicata sul  C.U. n. 50 del 12.05.2010 della Delegazione Provinciale di Gorizia della FIGC/LND.
I reclami, tempestivi, sono stati  corredati dall’allegazione dell’assegno riguardante la tassa reclamo (A.S.D. Muglia Fortitudo) e dall’autorizzazione al relativo addebito (Centro Sedia Calcio),  nonchè    dalla prova dell’invio per raccomandata  delle rispettive  contestuali comunicazioni all’U.S. Azzurra, controparte direttamente interessata a riceverle, ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S. 
L’U.S. Azzurra, entro i termini previsti,  ha controdedotto al reclamo presentato dall’A.S.D. Muglia Fortitudo, con atto scritto inviato con fax in data 24.10.2010 e poi con raccomandata spedita il 25.10.2010; l’U.S. Azzurra nulla ha controdedotto in merito al reclamo proposto dal Centro Sedia Calcio.
 
LE NORME CHE REGOLANO L’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. 
Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni.
a)    Esecuzione delle sanzioni “ 
L’art. 22, punto 2,  del Codice di Giustizia Sportiva recita: Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice.
L’art. 22, comma 3 del C.G.S. recita: Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
b)    Residuo di squalifica -
L’art. 22, comma 6, del C.G.S. recita: Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società , anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività  del Settore per l’attività  giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società  o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività  del Settore per l’attività  giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
c)    Automatismo delle sanzioni -
L’art. 45, comma 2, del C.G.S. recita: Ad eccezione delle gare relative alle categorie Pulcini ed Esordienti, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice  Sportivo. Le modalità  di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la sanzione automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice Sportivo.
d)    Principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia  o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti.
L’art. 19, comma 11.1, recita:Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a  gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni..
L’art. 19, comma 11.3, recita infine:Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività  ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regionali.
 
GLI  ACCERTAMENTI   ESPERITI.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalle reclamanti e chiedeva formalmente al Comitato Regionale del Friuli-V.G. della FIGC/LND  di acquisire dalla Delegazione Provinciale di Gorizia  i documenti ufficiali relativi alle gare ZAULE RABUIESE  AZZURRA del 03.05.2010 e AZZURRA SANT’ANDREA SAN VITO dell’8.05.2010, rispettivamente penultima e ultima giornata del girone di ritorno del  Campionato Provinciale Juniores 2009/2010, girone D, nonchè di chiedere alla Delegazione stessa se altre gare valide per il citato Campionato Juniores fossero state programmate posteriormente all’ 8.05.2010. 
Dai predetti documenti e da ulteriori   accertamenti emergeva quanto sottoriportato. Il calciatore CATIC Irnes, nato il 02.01.1991 e rientrante nella fascia di età stabilita per la partecipazione al Campionato Provinciale  Juniores 2009/2010,  incorreva  nella quarta ammonizione nella 12^ e penultima giornata del Campionato Provinciale Juniores, girone D  Zaule Rabuiese  Azzurra, disputatasi lunedì 03 maggio 2010.
Il giorno 08 maggio 2010 (sabato) veniva disputata la 13^ e ultima gara del girone di ritorno del predetto Campionato Provinciale Juniores Azzurra  Sant’Andrea San Vito e l’U.S. Azzurra, come emerge dagli atti, non impiegava il calciatore Catic Irnes nella gara stessa. 
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Gorizia, nella seduta del 12 maggio 2010,  squalificava il calciatore Catic Irnes  per una giornata per recidività  in ammonizioni (4^ infrazione)  in relazione alla gara del 3 maggio 2010.
La Delegazione Provinciale di Gorizia pubblicava la predetta declaratoria del citato organo di giustizia sportiva  sul comunicato ufficiale  n. 50 del 12.05.2010, pag, 20, motivo per cui, ai sensi del sopra specificato art. 22, punto 2, del C.G.S., il Catic doveva scontare la citata squalifica a decorrere dal 13.05.2010, giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del citato comunicato ufficiale;   nella gara del 03.05.2010 egli era stato infatti ammonito ed aveva  cumulato la quarta ammonizione, ma non era stato  espulso e per tale ragione, in assenza di declaratoria del Giudice Sportivo,  non lo si doveva considerare automaticamente squalificato.
Dopo l’8 maggio 2010, come precisato dalla Delegazione Provinciale di Gorizia con fax del 04.11.2010, nessuna altra gara valevole per il Campionato Provinciale  Juniores  veniva programmata dalla Delegazione stessa,  non sussistendo  alcuna pendenza per gare di recupero o di spareggio, motivo per il quale tale campionato era da  considerarsi concluso.
Pertanto, dopo la declaratoria del Giudice Sportivo del 12.05.2010,  nessuna altra gara valevole per il Campionato Provinciale Juniores 2009/2010  veniva disputata dall’ U. S. Azzurra, ragione  per cui   al Catic residuava, al termine della stagione sportiva 2009/2010, una giornata di squalifica, inflittagli in relazione a recidività  in ammonizioni cumulate  nel campionato provinciale juniores stesso.
I residui di squalifica, in base all’art. 22, punto 6 del C.G.S. ed  ad una decisione adottata dalla Corte Federale  nella seduta del 18.12.2003 (pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12.01.2004 della FIGC), devono essere scontati  nella squadra in cui il calciatore  milita nel campionato successivo ed in gare omogeneee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica  va scontata  in qualunque tipo di gara  disputata dalla Società  di appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa.
Nella corrente stagione sportiva 2010/2011, il Catic  non avrebbe potuto scontare la sanzione inflittagli in gare omogeneee a quella per la quale aveva riportato la sanzione (gare del Campionato Juniores) in quanto non rientra  più nella fascia di età  stabilita per la partecipazione al Campionato Juniores stesso  se non come fuori quota, essendo nato nel 1991 (vedasi al riguardo il C.U. n. 1 del 02.07.2010 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND); inoltre  l’U.S. Azzurra non partecipa al Campionato Juniores nella corrente stagione.
Pertanto, nella fattispecie in esame, non ricorrendo nel 2010/2011  il carattere di omogeneità  tra la gara del passato incriminata (Campionato Provinciale Juniores) e le  gare che  ha disputato il Catic nell’attuale stagione sportiva, sempre utilizzato con la prima squadra dell’U.S. Azzurra,  la predetta squalifica doveva essere scontata nella prima gara del Campionato di Prima Categoria della prima squadra  della Società di appartenenza (stante il sopraenunciato generale principio di separazione sanzionatoria tra gare di coppa - Coppa Italia e Coppa delle Regioni - ed altre competizioni, di cui all’art. 19, punti 11.1 e 11.3, del C.G.S).
Da un esame dei documenti ufficiali, si evince  che nel corso della corrente stagione sportiva 2010/2011, il Catic ha preso parte a tutte e tre le gare valevoli per la Coppa Regione delle Società  di Prima Categoria, disputate dall’U.S. Azzurra,  nonchè a tutte le prime sette gare del campionato di Prima Categoria, girone D, cui partecipa la predetta Società , così come sotto riportato.
-          Gare di Coppa Regione per Società  di Prima categoria:
AZZURRA SOVODNJE  del 29.08.2010;
STARANZANO “ AZZURRA  dell’1.09.2010;
AZZURRA “ RONCHI del  05.09.2010;
-          Gare del Campionato di Prima Categoria, girone C:
AZZURRA  RONCHI del 12.09.2010;
ISONZO  AZZURRA del 19.09.2010;
AZZURRA  ISONTINA del 26.09.2010;
SOVODNJE  AZZURRA del 02.10.2010;
AZZURRA  SAN GIOVANNI del 10.10.2010;
MUGLIA F.  AZZURRA del 17.10.2010;
AZZURRA  CENTRO SEDIA CALCIO del 24.10.2010.
 
LE CONTRODEDUZIONI DELL’U.S. AZZURRA.
L’U.S. Azzurra, a fronte del reclamo dell’S.D. Muglia Fortitudo, replicava ponendo all’attenzione che sul Comunicato Ufficiale n. 50 della Delegazione Provinciale di Gorizia, sul quale era stata pubblicata la sanzione inflitta al Catic per quarta ammonizione, si faceva riferimento alla gara della 12^ e  penultima  giornata del Campionato Provinciale Juniores giocata il giorno 03.05.2010 (Zaule  Azzurra). 
Sullo stesso comunicato ufficiale  ed è sempre la suddetta Società  ad asserirlo  si faceva riferimento anche a gare disputate l’8.05.2010, giorno in cui aveva  avuto svolgimento la 13^ e ultima giornata del girone di ritorno del citato Campionato Juniores; in tale data (08.05.2010) era stata disputata a Gorizia la gara Azzurra Sant’Andrea San Vito ed il Catic, a causa della quarta ammonizione riportata il 03.05.2010 e  previa comunicazione telefonica alla Delegazione Provinciale, non vi aveva preso parte scontando  in questo modo  sempre secondo l’assunto dell’U.S. Azzurra  la sanzione oggetto del reclamo dell’A.S.D. Muglia F.
Inoltre, l’U.S. Azzurra, nelle proprie controdeduzioni, faceva  notare  che con il comunicato ufficiale n. 5 del 1° settembre 2010 della Delegazione Provinciale di Gorizia era stato trasmesso in allegato l’elenco dei provvedimenti disciplinari non scontati nella precedente stagione sportiva (2009/2010) e quindi da scontare in quella del 2010/2011, relativi a campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali e che in tale elenco non figurava il nominativo del calciatore Catic Irnes; pertanto ed è sempre la citata Società  a sostenerlo  era  evidente che  la sanzione in questione era stata scontata nella 13^ giornata del Campionato Juniores disputatasi l’ 8.05.2010 e che  anche la Delegazione Provinciale di Gorizia ne aveva preso atto.
L’U.S. Azzurra   concludeva le proprie controdeduzioni sostenendo l’infondatezza della richiesta formulata dall’A.S.D. Muglia F. in quanto il Catic aveva scontato nel corso della precedente stagione sportiva  la sanzione consistente in una giornata di squalifica.
In merito, invece, al reclamo proposto dal Centro Sedia Calcio, l’U.S. Azzurra non faceva pervenire 
alcuna controdeduzione. 
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dall’Analisi dei fatti così come si sono susseguiti emerge che il calciatore Catic Irnes, dopo aver cumulato la quarta ammonizione nella penultima gara del Campionato Juniores del 3.05.2010, non veniva impiegato dalla propria Società nella gara immediatamente successiva dell’8 maggio 2010 (ultima del citato Campionato Juniores), pur non essendo intervenuta nel frattempo, in proposito,  alcuna declaratoria del Giudice Sportivo competente.
In data successiva e precisamente il 12 maggio 2010, sulla base del  rapporto arbitrale relativo alla gara del 03.05.2010 (Zaule Rabuiese-Azzurra) il suddetto Organo di giustizia sportiva adottava nei confronti del più volte menzionato calciatore  il provvedimento di una giornata di squalifica per recidività  in ammonizioni.
Al riguardo non si può che richiamare l’art. 22, punto 2, in base al quale le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale e l’art. 45, punto 2, in base al quale, ad eccezione delle gare relative alle categorie pulcini ed esordienti, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo.
L’automatismo della sanzione è valido quindi soltanto quando il calciatore viene espulso dal campo nel corso di una gara e quindi deve essere considerato squalificato per la successiva partita ufficiale, senza la necessità  di attendere il verdetto del giudice sportivo.
La squalifica per cumulo di ammonizioni non scatta invece automaticamente, ma ha bisogno  di essere dichiarata dal Giudice sportivo e pubblicata sul comunicato ufficiale. Finchè tale declaratoria non avviene e non viene pubblicata, il calciatore non è squalificato e tenerlo fuori alla prima partita ufficiale è perfettamente inutile.
Alla luce di quanto suesposto il Catic non ha quindi scontato nella gara Azzurra Sant’Andrea San Vito dell’8.05.2010 la giornata di squalifica per la quarta ammonizione, cumulata in data 03 maggio2010, per cui, a conclusione del Campionato Juniores della stagione sportiva 2009-2010, gli è rimasto un residuo di squalifica di una giornata da scontare nella successiva stagione 2010/2011; ciò in quanto la predetta gara dell’8 maggio 2010 era l’ultima del Campionato Juniores 2009/2010 e l’U.S. Azzurra non ne ha più disputate altre per quel che concerne tale categoria nella passata stagione sportiva.
In merito a quanto eccepito dall’U.S. Azzurra circa il fatto che il nominativo di  Catic Irnes non era stato inserito nell’elenco contenente i nominativi dei calciatori cui erano stati inflitti provvedimenti disciplinari non scontati nella precedente stagione sportiva, si pone all’attenzione che il predetto elenco così come pubblicato sul C.U. n. 5 del 1° settembre 2010 della Delegazione Provinciale di Gorizia - era puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Disciplina Sportiva , contenute sui comunicati ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari.
Il fatto, poi - ed è l’U.S. Azzurra a sostenerlo nella propria replica -  che il calciatore Catic Irnes a causa della quarta ammonizione e previa comunicazione telefonica alla Delegazione Provinciale di Gorizia non avesse preso parte alla gara dell’ 8.05.2010 ed avesse quindi scontato la sanzione inflittagli  non costituisce una esimente dell’irregolarità  commessa e non cancella la responsabilità  della Società  nella fattispecie in esame. 
Tutto ciò premesso ed a seguito dei predetti reclami,  questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’U.S. Azzurra, in violazione dell’art. 22, punti 2 e 6 del C.G.S.,  ha fatto partecipare alle  gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria, Girone C, disputatesi il 17 e il 24.10.2010, rispettivamente contro l’A.S.D. Muglia Fortitudo e contro l’A.S.D. Centro Sedia Calcio, il calciatore Catic Irnes senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2009/2010,  ritiene che la  violazione stessa  determini la sanzione prevista  dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. medesimo per entrambe le suddette gare.
 
P.Q.M.
 
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE:
 
1)    accoglie i reclami presentati dall’A.S.D. MUGLIA FORTITUDO e dall’A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO e dispone la restituzione alle medesime della tassa reclamo;
2)    infligge alla U.S. AZZURRA la punizione sportiva della perdita delle gare MUGLIA FORTUTUDO  AZZURRA del 17.10.2010 ed AZZURRA CENTRO SEDIA CALCIO del 24.10.2010 con il punteggio di  0 - 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.);
3)    commina alla medesima Società  l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.
4)    squalifica il calciatore CATIC Irnes (U.S. Azzurra) per ulteriori due giornate;
5)    inibisce fino 19 novembre 2010 i Signori TABAI  Massimo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S. Azzurra nella gara del 17.10.2010, e BLASIZZA Alfredo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S. Azzurra nella gara del 24.10.2010, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.;
6)    rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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