COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. UNION MARTIGNACCO (Juniores Regionale) in merito alle sanzioni inflitte dal G.S.T. in occasione della gara UNION MARTIGNACCO – ANCONA del 16.10.10 (in C.U. n° 30 del 21.10.2010).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. UNION MARTIGNACCO (Juniores Regionale) in merito alle sanzioni inflitte dal G.S.T. in occasione della gara UNION MARTIGNACCO – ANCONA del 16.10.10 (in C.U. n° 30 del 21.10.2010).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 30 del 21.10.2010 il G.S.T., motivando con dovizie di particolari, sanzionava la ASD UNION MARTIGNACCO con ammenda di euro 100,00 per comportamento ingiurioso dei propri sostenitori durante ed a fine gara nei confronti dell’arbitro; perchè, dopo la fine della gara, sei-sette persone, che non erano state inserite nelle liste di gara e quindi non ammesse nel recinto di gioco, sono entrate nella zona loro interdetta arrivando fino alla porta degli spogliatoi (responsabilità oggettiva); e due calciatori suoi tesserati, come segue: squalifica fino al 19/02/2011 a PECORARO Matteo per grave e volgarissimo gesto di disprezzo commesso nei confronti dell’arbitro, in quanto, a conclusione della gara, all’ingresso degli spogliatoi, attendeva l’arbitro stesso e, quando quest’ultimo era a circa due metri di distanza, sputava verso il basso, dopodichè gli porgeva la mano; l’arbitro, a causa della concitazione creatasi alla fine della gara, soltanto dopo aver allungato la propria mano ed essere giunto quasi a contatto completo del proprio palmo con quello del Pecoraro, si è reso conto dell’atto commesso da quest’ultimo, e cioè che lo sputo non era finito a terra, ma nella mano del calciatore stesso; il direttore di gara, dopo aver ritratto la propria mano (bagnata), ha redarguito il Pecoraro per il riprovevole gesto compiuto; a fronte del risentimento manifestatogli dall’arbitro, il predetto calciatore si è messo a ridere, al che il direttore di gara ha invitato il locale Dirigente Accompagnatore Ufficiale ad allontanarlo dagli spogliatoi; il Pecoraro era stato precedentemente espulso, al 42° del secondo tempo, a seguito di doppia ammonizione; e squalifica fino al 19/12/2010 a DE NIPOTI Matteo per essere stato espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, dopo un contrasto con l’avversario ed essere caduti entrambi a terra, il De Nipoti, nel rialzarsi, calpestava intenzionalmente e ripetutamente, con violenza, il predetto avversario prima sul braccio e poi sull’addome, all’altezza dello stomaco; il calciatore colpito veniva portato fuori dal campo per essere soccorso e vi rientrava dopo circa cinque minuti per riprendere il gioco; dopo la fine della gara lo stesso lamentava dolori al braccio; perchè, dopo la fine della gara, nonostante fosse stato espulso al 20° del secondo tempo, si dirigeva, all’altezza del centrocampo, in maniera aggressiva e minacciosa, verso l’arbitro fino ad arrivare a circa cinque metri di distanza da lui, prima di essere fermato dall’allenatore dell’A.S.D. Ancona; in tale circostanza insultava platealmente l’arbitro stesso; perchè, successivamente, negli spogliatoi, cercava nuovamente di avvicinarsi all’arbitro e, giunto a circa quattro metri da lui, lo insultava nuovamente; trattenuto da calciatori di entrambe le squadre, veniva poi allontanato.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. UNION MARTIGNACCO, impugnava tali decisioni e chiedeva audizione, per il quale incombente, in data 11.11.2010 la C.D.T. riceveva il sig. Giovanni Zuliani, vicepresidente, per delega scritta del presidente. Questi, nel riallacciarsi al contenuto del reclamo, mirava a ridurre la portata degli eventi, pur correttamente riconoscendo che vi sono stati problemi.
Il reclamo afferma preliminarmente l’inammissibilità tra gli atti ufficiali del verbale di precisazioni dell’Arbitro, sottoscritto dal G.S.T.. Incomprensibile è questa lagnanza, atteso che l’art. 34/4 C.G.S. dispone che agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento, e che il successivo comma 34/5 dispone che gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Nell’ambito dei poteri di accertamento degli Organi di Giustizia Sportiva, rientra nella assoluta normalità la verbalizzazione del contenuto di una telefonata all’Arbitro, effettuata dal Giudice alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., per ricevere alcuni chiarimenti in ordine al rapporto di gara.
Nel merito, la reclamante lamenta che l’ammenda sarebbe stata assunta dal G.S.T. sulla base del supplemento di rapporto, nell’asserito silenzio del referto. Incomprensibile è anche questa lagnanza, atteso che: a) l’art. 35/2.1 C.G.S. parifica il supplemento al rapporto arbitrale, anche nel costituire piena prova nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre; b) nel concreto, per quanto occorrer possa e contrariamente all’assunto della reclamante, già il primo referto, in seconda pagina, contiene esplicita verbalizzazione che più persone non in lista si fossero indebitamente posizionate all’ingresso degli spogliatoi.
Circa il caso specifico del calciatore PECORARO, la reclamante nega la verità di quanto refertato, e cerca di porre in discussione la stessa descrizione del fatto per come resa dall’Arbitro. Attività difensiva vana, perchè ex art. 35 C.G.S., il rapporto degli Ufficiali di Gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e solo alla luce di una manifesta illogicità del rapporto (non riscontrata nella fattispecie) gli Organi di Giustizia Sportiva possono porre in dubbio che la dinamica del fatto si sia svolta nei termini descritti. Che l’Arbitro si sia detto non abbastanza lucido nel frangente, non significa confessione di un suo generale stato di incapacità di intendere e volere, ma semplicemente che nella concitazione del momento l’Arbitro si è lasciato cogliere impreparato alla gravità del gesto. La reclamante rivisita la dinamica del contatto, sezionandola quasi in un rallenty descrittivo, ma dandone una interpretazione non convincente. E’ evidente dal rapporto come la mano dell’Arbitro abbia solo sfiorato il palmo del calciatore, ma sia stata completamente attinta da quanto quel palmo dolosamente conteneva. La sanzione inflitta appare congrua, atteso il significato implicitamente violento che il calciatore ha posto in essere verso l’Arbitro.
Anche il reclamo avverso la sanzione inflitta al DE NIPOTI è palesemente infondato: la reclamante improponibilmente cerca di scaricare la responsabilità del tesserato sul clima che si era creato in campo e sull’asserito turbamento dell’Arbitro. Riconosce che l’incolpato abbia commesso l’odiosa condotta del calpestare un avversario a terra, ma nega la contestazione aggressiva verso l’Arbitro. Purtroppo anche in questo caso vale la presunzione già richiamata di cui all’art. 35 C.G.S. e conseguentemente non è ammissibile una mera negazione di quanto verbalizzato dal Direttore di Gara. Anche in questo caso la sanzione è congrua, atteso che, alla squalifica minima ed automatica per una gara conseguente all’espulsione, si deve aggiungere la squalifica minima per cinque giornate (o a tempo determinato) per il caso di particolare gravità della condotta violenta. E il fatto di infierire gratuitamente su un avversario a terra, per la crudeltà del gesto, prima che per la sua intrinseca violenza, esprime indubbia gravità . A tale condotta va aggiunta la squalifica minima di ulteriori due gare per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Nel complesso, bene ha fatto il G.S.T. a considerare unitariamente la complessa condotta, e così a quantificare la giusta sanzione nella indicata squalifica a tempo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG rigetta integralmente il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
RECLAMO dell'A.S.D. TAGLIAMENTO (campionato di Seconda Categoria) in merito alla squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore ACAMPORA Giuseppe (in C.U. n° 32 del 28.10.2010).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 32 dd. 28.10.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore ACAMPORA Giuseppe la squalifica per tre gare effettive Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S., in quanto espulso per doppia ammonizione, abbandonava il terreno di gioco protestando ed insultando l'arbitro.
Con reclamo di data 02.11.2010 l’A.S.D. TAGLIAMENTO impugnava tale decisione, sostenendo che il proprio calciatore, una volta espulso per doppia ammonizione, si dirigeva verso lo spogliatoio senza proferire alcuna parola sia nei confronti dell'arbitro sia nei confronti di altri giocatori, e che il direttore di gara, con tutta probabilità , aveva confuso le proteste del pubblico presente a bordo campo, essendosi svolti i fatti a pochi metri di distanza dalla recinzione del terreno di gioco. La società ha chiesto di essere sentita, per il quale incombente è stata convocata dalla C.D.T., in data 11.11.2010; ma nessuno, pur ritualmente convocato, si è presentato al cospetto della Commissione, nè alcuno ha dato motivazione dell’assenza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il referto arbitrale è estremamente chiaro nel descrivere la condotta ingiuriosa dell'ACAMPORA, e non si presta ad interpretazioni di alcun tipo.
Priva di valenza è la ricostruzione dei fatti, offerta dalla reclamante in maniera difforme da quanto riportato nella refertazione, posto che, alla luce del noto principio enunciato dall’art. 35/1.1 C.G.S. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Quanto all'entità della squalifica, si rammenta che l’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S. contempla come sanziona minima per i calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Considerando che, nel caso concreto, all'ACAMPORA va altresì considerata una giornata di squalifica per essere stato espulso per doppia ammonizione, le tre giornate di squalifica inflitte dal G.S.R. rappresentano la sanzione minima che poteva essere irrogata al calciatore in ragione della sua condotta, in assenza di allegazione di alcuna circostanza attenuante.
P. Q. M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa relativa.
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