COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. PIERIS (campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore DEL PICCOLO Mattia (in C.U. n° 35 del 04.11.2010).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.C. PIERIS (campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore DEL PICCOLO Mattia (in C.U. n° 35 del 04.11.2010).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 35 dd. 04.11.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore DEL PICCOLO Mattia la squalifica per tre gare effettive Per essere stato espulso per aver colpito da dietro un avversario senza possibilità di giocare il pallone, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro.
Con tempestivo reclamo l’A.C. PIERIS impugnava tale decisione, sostenendo che il proprio calciatore, una volta espulso, si sarebbe indirizzato direttamente e spontaneamente verso gli spogliatoi, senza contestare in alcun modo l’operato dell’Arbitro, la cui decisione circa l’espulsione era assolutamente condivisa.
La reclamante inviava la raccomandata anche alla società avversaria, ma senza motivo alcuno perchè la Primorec non è in alcun modo interessata dalla impugnazione svolta in ordine alla squalifica di un tesserato della A.C. PIERIS.
Indicava poi nella società avversaria i testimoni che avrebbero potuto confermare che il calciatore se ne sarebbe uscito dal campo in silenzio.
Il ricorso è infondato. Il referto arbitrale è estremamente chiaro nel descrivere la condotta ingiuriosa del calciatore, e non si presta ad interpretazioni di alcun tipo. Priva di valenza è la ricostruzione dei fatti, offerta dalla reclamante in maniera difforme da quanto riportato nella refertazione, posto che, alla luce del noto principio enunciato dall’art. 35/1.1 C.G.S. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Quanto all'entità della squalifica, si rammenta che l’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S. contempla come sanziona minima per i calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Nel caso concreto, al DEL PICCOLO va automaticamente applicata una giornata di squalifica già solo per l’espulsione, in assenza di allegazione di alcuna circostanza attenuante. Congrua, così, appare la sanzione applicata dal G.S.T..
P. Q. M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa relativa.
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