COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. CORMOR (Terza Categoria) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta al suo tesserato MISCORIA Gianluca e alla squalifica a tutto il 21.12.2010 inflitta all’allenatore BERNARDIS Paolo (in C.U. n° 15 del 24.11.2010 Del. Udine).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’U.S. CORMOR (Terza Categoria) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta al suo tesserato MISCORIA Gianluca e alla squalifica a tutto il 21.12.2010 inflitta all’allenatore BERNARDIS Paolo (in C.U. n° 15 del 24.11.2010 Del. Udine).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 15 dd 24.11.2010 Del. Udine, il G.S.T. squalificava per cinque giornate di gara il tesserato della U.S. CORMOR sig. MISCORIA Gianluca con la seguente motivazione: Espulso per frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro, impediva allo stesso di dirigersi verso la metà campo per la ripresa del gioco dopo una segnatura, con una forte stretta sulla spalle. Dopo che l'arbitro si svincolava lo stesso giocatore lo bloccava nuovamente con una presa simile alla precedente. A fine gara il giocatore, mentre l'arbitro consegnava i cartellini al dirigente nel suo spogliatoio, gli rivolgeva alcune frasi offensive; squalificava altresì a tutto il 21.12.2010 l’allenatore BERNARDIS Paolo perché Allontanato dal campo per gravi offese nei confronti dell'arbitro, unite a frasi dal tono derisorio. Subita la sanzione, guardava minacciosamente il direttore di gara, e usciva dal campo manifestando ancora dissenso nei confronti delle decisioni arbitrali.
Con tempestivo reclamo l’U.S. CORMOR impugnava tali decisioni. Riconosceva la responsabilità del proprio capitano MISCORIA in ordine all’espulsione e riteneva dovuta una squalifica ma, ridimensionando la portata dei fatti, chiedeva una riduzione della sanzione. Quanto all’allenatore BERNARDIS, ne dipingeva il carattere un po’ burbero ma non cattivo.
Chiedeva inoltre di essere ascoltata, ed all’udienza del 09.12.2010 il Presidente Pompa, con fare garbato e sereno, cercava –in particolare- di dare una descrizione più attinente alla realtà della “trattenuta” che il MISCORIA aveva inflitto al Direttore di Gara.
Effettivamente, riletta la verbalizzazione dell’Arbitro dopo aver ascoltato le parole del presidente Pompa, la C.D.T. reputa che l’atteggiamento del capitano, il cui trascorso privo di rilevanti precedenti depone in suo favore, possa essere riconsiderato in termini più benevoli.
La duplice “trattenuta” sulla spalla, che già il G.S.T. correttamente aveva considerato attività non violenta, va ricondotta in unitaria azione di scomposto tentativo del capitano, interlocutore autorizzato, di chiedere attenzione al Direttore di Gara per ottenere da lui una spiegazione in relazione ad una situazione di gioco penalizzante per la sua squadra.
Le espressioni usate dal calciatore, poi, certamente non risultano “offensive”, ma si limitano ad una mancanza di riguardo, per quanto ingiustificabile, nei confronti dell’Arbitro.
Conseguentemente, eccessiva risulta la sanzione che, pur aggravata dal suo ruolo di capitano, andrà ridimensionata come da dispositivo.
Inammissibile invece è la impugnazione della squalifica dell’allenatore BERNARDIS a mente del disposto dell’art. 45/3 C.G.S., che recita: “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: … b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. Dal 24.11.2010, data di pubblicazione del c.u., al 21.12.2010, ultimo giorno di squalifica, infatti, non trascorre un mese intero.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG riduce a quattro le giornate di squalifica del calciatore MISCORIA Gianluca e dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore BERNARDIS Paolo.
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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