COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 14/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. Valvasone Arzene S.Martino (Juniores Provinciali) avverso le decisioni adottate dal G.S.T. in relazione gara di campionato Valvasone/Caneva disputata il 20.11.2010 (in C.U. Delegaz. di Pordenone n° 19 del 24.11.2010)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 14/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. Valvasone Arzene S.Martino (Juniores Provinciali) avverso le decisioni adottate dal G.S.T. in relazione gara di campionato Valvasone/Caneva disputata il 20.11.2010 (in C.U. Delegaz. di Pordenone n° 19 del 24.11.2010) L’U.S. VALVASONE A.S.M. ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. della Delegaz. Prov.le di Pordenone n° 19 del 20.11.2010 con la quale il G.S.T. “procedendo d’ufficio ai sensi dell’art. 29 punto 4, lett. A) CGS; esaminato il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara VALVASONE A.S.M. – CANEVA valevole per il Campionato Provinciale “Juniores” girone “A” disputatasi ad ARZENE in data 20.11.2010 e conclusasi con il risultato di 3-2” e “rilevato .... che la società VALVASONE A.S.M. ha impiegato nel corso della detta gara cinque giocatori “fuori quota”...” in luogo dei quattro consentiti dalla “...disposizione pubblicata sul C.U. n° 1 del 02.07.2010 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND/FIGC” infliggeva alla U.S. VALVASONE A.S.M. le sanzioni della “... perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3...e l’ammenda di € 100,00...” ed inoltre l’inibizione sino al 07.12.2010 del suo Dirigente Accompagnatore, sig. Vinicio BISANTI. A sostegno dell’impugnazione proposta l’U.S. VALVASONE A.S.M. contestava la correttezza di quanto riportato dall’arbitro nel suo referto adducendo che i calciatori fuori quota impiegati nell’incontro di cui trattasi erano stati 4 (non già 5 come erroneamente indicato dal direttore di gara) in quanto il calciatore n° 17 (fuori quota) pur presente in lista, contrariamente a quanto si ricavava dal rapporto arbitrale, non aveva partecipato alla gara. Chiedeva pertanto la società reclamante l’annullamento delle sanzioni irrogate dal GST. Avvalendosi dei poteri istruttori previsti dall’art. 34 CGS la CDT sentiva telefonicamente a chiarimenti l’arbitro il quale, in merito all’oggetto del reclamo, riferiva di essere incorso in un errore materiale (di cui già aveva dato comunicazione tramite fax al Comitato di Pordenone) nella compilazione del rapporto nel quale per uno sbaglio di trascrizione aveva erroneamente indicato che il calciatore n° 17 (fuori quota) dell’U.S. VALVASONE A.S.M. era entrato in campo a seguito di un cambio mentre invece lo stesso non aveva affatto partecipato alla gara. Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara che ha ammesso l’errore materiale contenuto nel suo rapporto e confermato la non partecipazione alla gara di cui trattasi del calciatore indicato con il n° 17 nella distinta della formazione riguardante l’U.S. VALVASONE A.S.M. escludono la sussistenza della violazione rilevata d’ufficio dal GST.- Il reclamo deve essere conseguentemente accolto. P.Q.M. La C.D.T. FVG, in riforma del provvedimento emesso dal GST e pubblicato sul C.U. n° 19 dd 20.11.2010 della Delegaz. Prov.le di Pordenone, annulla le sanzioni inflitte nei confronti dell’U.S. VALVASONE A.S.M. e del sig. Vinicio BISANTI e convalida il risultato di 3 a 2 a favore dell’U.S. VALVASONE A.S.M. maturato sul campo.- Dispone la restituzione all’U.S. VALVASONE A.S.M. della tassa reclamo.
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