COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 14/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. SERENISSIMA PRADAMANO (Juniores Provinciali) avverso le decisioni adottate dal G.S.T. in relazione gara di campionato Chiavris/Serenissima disputata il 13.11.2010 (in C.U. n° 14 del 17.11.2010)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 14/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’U.S. SERENISSIMA PRADAMANO (Juniores Provinciali) avverso le decisioni adottate dal G.S.T. in relazione gara di campionato Chiavris/Serenissima disputata il 13.11.2010 (in C.U. n° 14 del 17.11.2010)
L’US SERENISSIMA PRADAMANO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n° 14 del 17.11.2010 della Delegazione Prov.le di Udine con la quale il G.S.T. “visto il referto arbitrale e i relativi atti della gara...disputata il 13.11.2010 sul campo sportivo di Via Torino a Udine...” tra le compagini Juniores Provinciali del Chiavris e della Serenissima Pradamano “conclusasi sul risultato di 1-2 a favore della Serenissima” ed “accertato d’ufficio” l’utilizzo da parte della squadra ospite di “n. 5 giocatori “fuori quota” in luogo dei n° 4 previsti” dal “regolamento della delegazione provinciale di Udine pubblicato sul C.U. n° 1 del 18.08.2010”, ha provveduto a “sanzionare l’USD Serenissima Pradamano con la perdita della gara per 3-0 a favore dell’ASD Chiavris” ad “irrogare alla Società USD Serenessima l’ammenda di eur. 100,00” e ad “infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale dell’USD Serenissima Pradamano, sig. Sessa Giuseppe, l’inibizione a svolgere attività fino al 13.12.2010”.
Evidenziando che al termine della gara l’arbitro “non aveva consegnato ai dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre il consueto modulo AIA-CRA FVG ma un semplice foglietto ....” dal quale “non era possibile evincere e verificare la corretta trascrizione dei cambi effettuati...” e contestando il rapporto arbitrale nella parte in cui erano state riportate, in maniera asseritamente errata, le sostituzioni effettuate nel corso della gara, la società reclamante chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e, per l’effetto, la convalida del risultato maturato sul campo e la revoca delle altre sanzioni comminate.
Sentiti dalla C.D.T. in sede di audizione, il Presidente dell’US SERENISSIMA PRADAMANO ed il sig. Giuseppe SESSA ribadivano le ragioni poste a sostegno del reclamo proposto avverso la decisione del G.S.T. evidenziando le diverse ed inconfondibili caratteristiche fisiche che distinguevano i calciatori indicati nella distinta dei partecipanti alla gara con i nn 15 e 16.- Da ciò la loro sicurezza nel sostenere che era stato il n° 16, un atleta nato nel 1994, ad essere stato impiegato nella gara in sostituzione del n° 6 e non invece il n° 15 (il fuori quota cioè erroneamente indicato nel rapporto arbitrale) che era invece rimasto in panchina per tutto il tempo senza mai entrare in campo).
Avvalendosi dei poteri istruttori previsti dall’art. 34 CGS la CDT sentiva telefonicamente a chiarimenti l’arbitro in merito a quanto lamentato dalla società reclamante.
Il Direttore di Gara, riferendo di non ricordare fisicamente chi fosse il calciatore che aveva sostituito il n° 6 della formazione della Serenissima, consultato il referto di cui aveva tenuto copia, precisava di aver indicato, come è solito fare, anche il nome del calciatore entrato; conseguentemente egli riteneva di aver “...correttamente indicato il cambio”.
Come è risaputo, le disposizioni dell’ordinamento sportivo (art. 35 1.1.CGS) stabiliscono che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati ed i fatti che attengono allo svolgimento della gara; ragion per cui non è consentito all’organo sportivo giudicante mettere in discussione la veridicità di quanto attestato dal direttore di gara di fronte ad una mera contestazione di quanto da lui riportato nel referto.
Ciò è tanto più vero nel caso in esame nel quale l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha escluso la sussistenza di un suo eventuale errore materiale di trascrizione o di compilazione del rapporto.
Per tali ragioni il reclamo della US SERENISSIMA PRADAMANO non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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