COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DIA Fallilou e di GERMANI Lucio, nonché nei confronti delle società A.S.D. MONFALCONE e FINCANTIERI CALCIO A.S.D.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DIA Fallilou e di GERMANI Lucio, nonché nei confronti delle società A.S.D. MONFALCONE e FINCANTIERI CALCIO A.S.D.
Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 18.10.2010 nei confronti dei sigg.ri DIA Fallilou e GERMANI Lucio, per violazione dell’art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 40, co. 4 delle N.O.I.F. (il primo per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento mentre era tesserato per diversa società sportiva, il secondo per non aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento), nonché nei confronti delle società A.S.D. MONFALCONE (per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1 del C.G.S.) e FINCANTIERI CALCIO A.S.D. (per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del C .G.S.), la CDT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 16.12.2010.
All’udienza sono comparsi il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale, nonché il sig. DIA Fallilou, il sig. GERMANI Lucio, Presidente di A.S.D. MONFALCONE, ed il sig. Petraz Aldino, Responsabile del settore giovanile della FINCANTIERI CALCIO A.S.D., privo però di delega da parte della propria società.
Preliminarmente, la CDT, dato atto della minore età del sig. DIA Fallilou e della assenza alla riunione di un esercente la potestà genitoriale o di un suo delegato, riscontrato altresì che nell’atto di deferimento non risulta la contestazione della violazione al minore e per esso a soggetto esercente tale potestà genitoriale, dispone di stralciarne la posizione, con rinvio degli atti alla Procura federale al fine della rituale instaurazione del contraddittorio.
In relazione alla posizione del sig. GERMANI Lucio, che nel corso della riunione ha rappresentato di essere del tutto estraneo ai fatti, in quanto all’epoca della violazione oggetto di contestazione (10 ottobre 2009) interessato da una inibizione (decorrente dal 12 marzo 2009 al 12 marzo 2010) e di non aver sottoscritto proprio per tale ragione alcun atto relativo al tesseramento di cui si discute, la CDT – preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale di mesi tre di inibizione – richiedeva chiarimenti al C.R. Friuli Venezia Giulia, rinviando la trattazione alla riunione del 07.01.2011. Il Comitato confermava quanto esposto dal deferito, sia in relazione alla durata della inibizione, sia in relazione alla mancata sottoscrizione del tesseramento.
Il sig. GERMANI, quanto alla posizione della società A.S.D. MONFALCONE, concordava peraltro con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione della sanzione in misura ridotta nei seguenti termini: ammenda di euro 500,00, ridotta ad euro 333,00 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.
In relazione alla posizione della FINCANTIERI CALCIO A.S.D., il Sostituto Procuratore Federale richiedeva infine la sanzione di euro 150,00 di ammenda.
Alla luce di quanto sopra, il sig. GERMANI deve essere prosciolto dall’addebito, in quanto a lui personalmente non riferibile, non potendogli essere ascritto di non avere effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento, in quanto a fronte della inibizione in corso al momento dei fatti, gli era oggettivamente preclusa una simile attività non potendo in tale periodo compiere atti rilevanti per l’ordinamento sportivo e quindi (venendo al punto) conferire con gli organi federali, anche per una richiesta di chiarimento in merito alla posizione del giovane interessato dal tesseramento.
Gli atti devono però essere rimessi alla Procura federale, al fine di individuare il tesserato della A.S.D. MONFALCONE che all’epoca del fatto svolgeva pro tempore le funzioni di rappresentanza della società, e che ebbe personalmente a sottoscrivere la richiesta di tesseramento del giovane DIA.
In relazione alla richiesta relativa alla posizione della A.S.D. MONFALCONE, la C.D.T. FVG ritiene invece corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata.
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