COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CORSALE Giovanni, SGUASSERO Paolo e A.S.D. TORVISCOSA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CORSALE Giovanni, SGUASSERO Paolo e A.S.D. TORVISCOSA Il deferimento: con raccomandata 03.11.2010 la Procura Federale disponeva il deferimento nei confronti di: CORSALE Giovanni, calciatore già tesserato per la ASD Pro Cervignano Muscoli, SGUASSERO Paolo, Presidente della ASD TORVISCOSA e A.S.D. TORVISCOSA per rispondere, rispettivamente: il primo della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. per aver preso parte, pur in costanza di valido tesseramento per la ASD Pro Cervignano Muscoli, ad un allenamento con la squadra “Giovanissimi” dell’ASD TORVISCOSA nel corso della s.s. 2009/2010, senza avere la preventiva autorizzazione della società di appartenenza; il secondo per violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. per aver omesso, nella sua qualità di presidente della A.S.D. TORVISCOSA, i doverosi controlli sull’attività dei suoi collaboratori relativamente alla avvenuta irregolare utilizzazione del calciatore CORSALE Giovanni in un allenamento con la formazione “Giovanissimi” della sua società, in data antecedente il 30.06.2010; la società per responsabilità diretta dell’ex art. 4 c. 1 C.G.S. in relazione alla condotta omissiva tenuta dal suo presidente e legale rappresentante. La convocazione: il Presidente della C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 16.12.2010.Deferimento formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CORSALE Giovanni, SGUASSERO Paolo e A.S.D. TORVISCOSA Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. Giovanni CORSALE; minorenne, accompagnato dalla madre esercente la potestà sig.ra Rosalia Milazzo, nonché il sig. Nereo Miatto che depositava due deleghe scritte, in rappresentanza del presidente SGUASSERO e della ASD TORVISCOSA. Illustrato il caso ed auditi i presenti, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni. Le conclusioni: la Procura Federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte: quanto a CORSALE Giovanni: giorni 30 (trenta) di squalifica quanto a SGUASSERO Paolo: giorni 30 (trenta) di inibizione quanto a A.S.D. TORVISCOSA: Euro 300,00 di ammenda Prima della chiusura del dibattimento, i deferiti presenti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S., di potersi accordare con la Procura federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, salva la facoltà della C.D.T. di valutare l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della sanzione. Il deferito CORSALE, in ciò assistito dalla madre esercente la potestà, concordava ex art. 23 C.G.S. con il vice procuratore federale la squalifica per giorni 20; il sig. Miatto, rappresentando il Presidente SGUASSERO e la A.S.D. TORVISCOSA, concordava con il vice procuratore federale l’inibizione per giorni 20 (venti) per il presidente ed Euro 200,00 di ammenda a carico della società. Il rinvio: la C.D.T., esaminati gli atti, ritenendo di non poter ammettere i deferiti alla procedura di patteggiamento per i motivi di seguono esposti, attesa la complessità della vicenda, ha rinviato la trattazione all’udienza del 07.01.2011. Quanto alla posizione del calciatore CORSALE, le risultanze istruttorie sono troppo incongrue, al punto da convincere la C.D.T. della mancanza di trasparenza nei racconti del minore. In tale situazione, gli atti sconsigliano fermamente di favorirlo mediante applicazione dello sconto di pena ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Quanto alle posizioni della Società e del suo presidente, invece, la C.D.T. ricorda altre proprie pronunce che interessano direttamente i deferiti, e che afferiscono a problematiche legate in particolare alla selezione e al tesseramento di giovani calciatori (da ultimo cfr. c.u. 33 del 19.11.2009 e c.u. 29 del 27.11.2008), sì che sussiste ipotesi di recidiva che esclude l’applicabilità della norma sul patteggiamento. Nella seconda udienza, dopo ampia discussione, la C.D.T. ha così valutato la posizione delle parti alla luce delle risultanze istruttorie: La motivazione: l’episodio focale per il quale la Procura Federale ha disposto il deferimento, è dato da un fatto singolo, e consiste nella isolata partecipazione del minore CORSALE Giovanni, allora calciatore tesserato per la Pro Cervignano Muscoli, ad un solo allenamento nella pari compagine della ASD TORVISCOSA presso la quale attualmente è tesserato. Un unico episodio, riconosciuto e confessato, accertato dalla verifica di un dirigente della società di appartenenza, ma supportato da tutta una serie di coincidenze improbabili, in un racconto carico di farraginosità, talmente incredibile da rendere il percorso difensivo del deferito smaccatamente innaturale e artificialmente costruito. Il fatto come emerge dagli atti istruttori: da un giorno all’altro, dopo l’allenamento regolarmente disputato martedì 16 marzo 2010 con la Società di appartenenza, il giovane CORSALE non si è più presentato agli allenamenti, né alle gare della squadra con cui si allenava, nella Società per la quale era tesserato. Il giovane calciatore ha portato agli Organi inquirenti almeno tre diverse motivazioni del suo rifiuto di proseguire l’attività in quel contesto: una genericissima disarmonia nei confronti di alcuni suoi compagni; un fermo dissapore nei confronti della Società di appartenenza, “che cambiava di continuo l’allenatore”; un ben più sintomatico: “perché così mi andava”. A quel punto, senza un motivo chiaro e preciso, proprio in vista di una convocazione per la Rappresentativa, il giovane CORSALE avrebbe chiesto al padre di contattare quello che era stato il suo precedente allenatore nella Pro Cervignano Muscoli, nel frattempo trasferitosi nella ASD TORVISCOSA, “per sapere se nella stagione sportiva 2010/2011 avessi potuto giocare con loro”. Non per continuare gli allenamenti con il vecchio allenatore che già stimava, quindi; non per giocare con la nuova squadra nella stagione corrente, ma per giocare nella stagione successiva, alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze estive, pronto e deciso a stare fermo da marzo a settembre pur di non giocare più con la Pro Cervignano Muscoli. Il racconto, che già si presenta costruito a tavolino, viene gravato di alcune incongruenze (per così dire) esterne. Deferimento formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CORSALE Giovanni, SGUASSERO Paolo e A.S.D. TORVISCOSALa prima - l’allenatore della ASD TORVISCOSA al vedere il giovane CORSALE all’allenamento della squadra Giovanissimi del TORVISCOSA in località Malisana, si è detto “sorpreso della sua presenza” ed ha affermato che il ragazzo si presentò “spontaneamente” a quell’allenamento, “con l’intenzione di riprendere gli allenamenti in vista della convocazione con la Rappresentativa” per la gara di giovedì 25 marzo 2010; con ciò, l’allenatore ha smentito sia che fosse intervenuta una preventiva informativa del padre, sia che l’intenzione del calciatore fosse mirata alla stagione a venire. La seconda - il dirigente della ASD Pro Cervignano Muscoli si è presentato a casa del suo giovane tesserato, odierno deferito, lunedì 22 marzo 2010: “il lunedì sera” successivo alla assenza del ragazzo protrattasi per “gli allenamenti previsti nel corso di quella settimana ed alla partita della domenica mattina”. In quel momento il dirigente ancora non aveva assistito all’allenamento che ha dato impulso al deferimento. Il che significa che se l’unico allenamento al quale il minore riconosce di aver partecipato, corrisponde a quell’unico allenamento al quale ha assistito il dirigente della ASD Pro Cervignano, e corrisponde a quell’unico allenamento in cui l’allenatore ha affermato di aver ricevuto, “sorpreso”, per la prima ed unica occasione il sig. CORSALE, ebbene quell’unico allenamento può essere solo inquadrato nella giornata del 23 o in quella del 24 marzo, troppo a ridosso della gara della Rappresentativa del 25 marzo per giustificare “l’intenzione di riprendere gli allenamenti in vista della convocazione con la Rappresentativa”. E tale intenzione non si concilia proprio con la voluta assenza dagli allenamenti per una intera settimana dal martedì al lunedì successivo, nell’assenza di contatto tra il padre e l’allenatore “sorpreso”. In tale ottica, prende autonoma forza quale chiave di lettura la dichiarazione del dirigente per cui, allorché il 22 marzo 2010 nel corso della visita a casa del giovane, egli riferì al calciatore della convocazione con la Rappresentativa per il 25 marzo 2010, il giovane CORSALE gli rispose di esserne già a conoscenza per averne ricevuto comunicazione dalla ASD TORVISCOSA. In altri termini, il deferimento guarda ad un’unica occasione di un unico allenamento con altra società, e a tale ipotesi di violazione questa C.D.T. deve limitare la propria attenzione. Ma ai fini della valutazione globale del deferimento, non può la C.D.T. nascondersi la assoluta non credibilità del racconto per come confessato. Un racconto che merita ulteriore istruzione, al fine di valutare altre ipotesi di violazioni. Così, focalizzando l’attenzione sullo specifico caso oggetto di deferimento, la C.D.T. deve escludere ogni spontaneità del racconto che vede una serie di coincidenze e di contraddizioni del tutto improbabili e non giustificabili. Il ragazzo si presentò “spontaneamente” a Malisana con la borsa e con l’attrezzatura sportiva per parlare con l’allenatore (“sorpreso”), in vista di una partecipazione per l’anno a venire; se è per l’anno a venire, non ha significato la presenza del ragazzo in tenuta da gioco. Se poi l’allenatore è rimasto sorpreso, il padre del ragazzo non lo aveva previamente contattato. Ma se il padre non lo aveva previamente contattato, e lo stesso allenatore nega che i signori Miatto e SGUASSERO fossero al corrente della vicenda “essendo stato io l’unico tesserato della Società ASD TORVISCOSA ad essere contattato dal sig. Corsale”, non si spiega come il ragazzo il lunedì precedente già avesse saputo dal TORVISCOSA della convocazione con la rappresentativa. Proprio in quell’occasione il CORSALE apprendeva dall’allenatore che non avrebbe potuto giocare per l’annata in corso con il TORVISCOSA; ma se il giovane, come afferma, aveva l’intenzione di giocare con la nuova società solo nella stagione successiva, non c’era motivo per cui l’allenatore gli dovesse dare tale riferimento, così come non c’era motivo di presentarsi in tenuta da gioco. Così come non c’era motivo che l’allenatore lo autorizzasse ad affrontare l’allenamento “in vista della convocazione con la Rappresentativa”. E proprio in quel momento ecco che un dirigente della ASD Pro Cervignano Muscoli passa da Malisana per una verifica mirata, accertando che effettivamente il CORSALE si stava allenando con il TORVISCOSA in frode a tutti i più elementari principi federali sulla correttezza e probità, sul tesseramento e sulla stessa responsabilità civile. Dopo questo accavallarsi di sovrapposizioni di presenze, di situazioni, in un’unica serata, a qualche chilometro sia da Cervignano che da Torviscosa, mai più da marzo al 30 giugno il CORSALE si sarebbe allenato. Il deferito non può chiedere alla C.D.T. di credere ad un racconto così contraddittorio, così slegato dalla realtà, così astratto da quel che comunque accade. La presenza del CORSALE ad un unico allenamento è stata accertata e la C.D.T. in relazione a quell’unico fatto provvede. Ma la C.D.T. ritiene di non poter favorire il deferito ai sensi dell’art. 23 C.G.S., in quanto la sanzione patteggiata appare troppo mite in relazione al grado di dolo che emerge dall’evidente ricostruzione artefatta dei fatti “riconosciuti” dal deferito. Deferimento formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CORSALE Giovanni, SGUASSERO Paolo e A.S.D. TORVISCOSA Quanto al deferito SGUASSERO Paolo, Presidente, la C.D.T. non può esimersi dal notare che egli ha verbalizzato al collaboratore della Procura Federale di non aver mai neppure conosciuto la problematica fino all’intervento della Procura Federale; “di tutta questa vicenda sicuramente se ne è occupato il sig. Miatto Nereo, responsabile del settore giovanile della Società che ho l’onore di presiedere”. Centrato, quindi, anche in questo caso, è il capo di incolpazione della Procura che gli ha contestato di aver omesso, nella sua qualità di presidente della A.S.D. TORVISCOSA, i doverosi controlli sull’attività dei suoi collaboratori. La responsabilità della A.S.D. TORVISCOSA, consegue direttamente alla fondatezza della violazione ascritta al Presidente. La C.D.T., per finire, si è casualmente accorta che le sottoscrizioni delle due deleghe che il sig. Miatto, tacendo ogni osservazione, ha presentato alla C.D.T. su carta intestata e dotate di timbro originale della Società, se sovrapposte l’una all’altra in controluce, rispondono perfettamente tra loro in ogni singolo punto del tratto. All’apparenza, ogni singola firma avrebbe potuto essere stata apposta con un pennarello; in verità, la totale sovrapponibilità delle apparenti firme suggerisce di rimettere alla Procura Federale una ulteriore e diversa indagine per eventuale nuova ipotesi di violazione. P.Q.M. La C.D.T. FVG, accertata la fondatezza del deferimento e ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, esclusa l’applicabilità del c.d patteggiamento, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - quanto a CORSALE Giovanni: squalifica di giorni 30 (trenta) per aver preso parte ad un unico allenamento con la squadra Giovanissimi dell’ASD TORVISCOSA pur in costanza di valido tesseramento per altra società; - quanto a SGUASSERO Paolo: inibizione di giorni 30 (trenta); - quanto a A.S.D. TORVISCOSA: ammenda di Euro 300,00 (trecento). Rimette l’incarto alla Procura perché: 1) confronti le date già agli atti e le dichiarazioni rese dal sig. CORSALE, e –se del caso- eventualmente affronti ulteriore attività istruttoria volta a far emergere eventuali ulteriori violazioni commesse dal giovane calciatore in relazione alle vicende supra esposte; 2) consideri, eventualmente dopo ulteriore attività istruttoria, se la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai vari tesserati al collaboratore della Procura Federale suggerisca altro deferimento a carico dei relativi autori; 3) consideri se le due sottoscrizioni del presidente Sguassero apposte alle due deleghe siano o no autografe, istruendo se del caso autonoma pratica per la ricerca dell’autore dell’ipotetico falso; 4) qualora sia ritenuta la apocrificità delle firme, valuti se procedere con nuovo e diverso deferimento a carico del sig. Miatto o di chi risulti responsabile della presentazione delle deleghe alla C.D.T.
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