COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 15/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. VIRTUS ROVEREDO (Campionato PROMOZIONE) in merito alla sanzione della squalifica per 4 giornate del proprio calciatore BELLESE Daniele (in C.U. n° 74 del 3.2.2001).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 15/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.C. VIRTUS ROVEREDO (Campionato PROMOZIONE) in merito alla sanzione della squalifica per 4 giornate del proprio calciatore BELLESE Daniele (in C.U. n° 74 del 3.2.2001).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 74 dd. 3.2.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore BELLESE Daniele la squalifica per quattro giornate “per condotta violenta nei confronti di un avversario perché, immediatamente dopo il fischio di chiusura della gara, sul terreno di gioco nei pressi del cerchio del centro del campo, a gioco fermo, si avvicinava al predetto avversario e, da tergo e da breve distanza, gli inferiva volontariamente un calcio molto violento, all'altezza della caviglia, dileguandosi poi verso gli spogliatoi; immediatamente soccorso dai propri dirigenti, il calciatore colpito rimaneva a terra per circa 10 minuti, per essere poi trasportato negli spogliatoi in barella.”
Con tempestivo reclamo l’A.C. VIRTUS ROVEREDO impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione. Pur non negando la condotta violenta addebitata al proprio calciatore, la reclamante esponeva che il BELLESE aveva reagito alle provocazioni verbali del calciatore avversario che la terna arbitrale non aveva potuto cogliere in quanto si trovava ad una distanza eccessiva. Affermava altresì che il BELLESE, resosi conto dell'atto antisportivo commesso, non si dileguava con fare proditorio verso gli spogliatoi, ma solamente si allontanava dalla scena per non dare adito ad ulteriori e pregiudizievoli conseguenze.
Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti.
La parziale giustificazione che la reclamante dà della condotta del proprio tesserato non trova riscontro nel referto arbitrale e, in ogni caso, è inidonea a determinare una diminuzione della pena. Al riguardo, giova ricordare che l’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”.Nel caso di specie la violenza della condotta è pacifica, ammessa dalla stessa reclamante: considerando altresì che il fatto contestato è avvenuto a gara terminata, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, che è avvenuto con modalità sleali (da tergo) ed ha provocato conseguenze lesive di una certa rilevanza al soggetto offeso (che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella dopo aver ricevuto cure per dieci minuti), la sanzione inflitta dal GST appare congrua.
P. Q. M.
La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
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