COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. VAJONT (Campionato Terza categoria), in merito alla punizione sportiva, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.C. VAJONT – F.I.P. VILLANOVA, disputata il 16.01.2010, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, della contestuale condanna al pagamento della ammenda di € 100,00 e della squalifica al 28.03.2011, del calciatore DESSONI Luca (in C.U. n. 31 della Delegazione di Pordenone del 26.01.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.C. VAJONT (Campionato Terza categoria), in merito alla punizione sportiva, inflitta dal G.S.T. all'esito della gara A.C. VAJONT - F.I.P. VILLANOVA, disputata il 16.01.2010, della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, della contestuale condanna al pagamento della ammenda di € 100,00 e della squalifica al 28.03.2011, del calciatore DESSONI Luca (in C.U. n. 31 della Delegazione di Pordenone del 26.01.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dd 26.01.2011 della Delegazione di Pordenone, il G.S.T., in base al referto arbitrale dd 16.01.2011 ed al successivo supplemento dd 19.01.2011, disponeva a carico della società VAJONT la sanzione sportiva della perdita della gara disputata con la FIP VILLANOVA con il punteggio di 0 - 3 e la sanzione di € 100,00 di ammenda, pronunciando altresì la squalifica a tempo del calciatore DESSONI, tesserato sempre per la società VAJONT, sino al 28.03.2011. Nel provvedimento, diffusamente motivato, il G.S.T. dava conto di una situazione di particolare tensione, verificatasi negli ultimi istanti del recupero della gara (terzo minuto di recupero del secondo tempo), durante la quale il capitano del VAJONT, sig. Luca DESSONI, a gioco fermo avrebbe preso ripetutamente a calci un avversario. Dopo la notifica dell'espulsione, il sig. DESSONI non avrebbe desistito dalla sua azione, se non a fronte dell'intervento di alcuni compagni di squadra, ma ad avviso dell'Arbitro - anche per il mancato intervento dei Dirigenti del VAJONT - non vi sarebbero più state le condizioni per portare a termine la gara, che conseguentemente si sarebbe interrotta in anticipo. Nel supplemento di referto, acquisito dal G.S.T., si precisava che l'anticipata conclusione (il risultato era di 1 - 2 a favore della squadra ospite, FIP VILLANOVA) era dell'ordine di "circa 10 secondi". Tutto ciò induceva il G.S.T. ad assumere i sopra indicati provvedimenti, precisando: a) come a carico della società VAJONT si dovesse ravvisare una ipotesi di responsabilità oggettiva, dovuta al mancato intervento dei Dirigenti al fine di far desistere il Sig. DESSONI dalla sua dannosa iniziativa b) come la condotta dello stesso sig. DESSONI dovesse ritenersi particolarmente violenta ed aggravata dalle circostanze di fatto, ivi compreso il suo ruolo di Capitano c) come infine avesse assorbente valenza il precetto di cui all'art.64 delle N.O.I.F., secondo cui "l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori...". Con tempestivo reclamo dd 01.02.2011, ritualmente partecipato alla controinteressata FIP VILLANOVA, la A.C. VAJONT richiedeva la integrale riforma del provvedimento assunto dal G.S.T., precisando che la gara era stata chiusa con triplice fischio dell'arbitro, il quale a richiesta di chiarimento dell'allenatore avrebbe successivamente precisato che essa doveva ritenersi definitivamente conclusa, in oggettiva assenza di fatti o situazioni che potessero ledere l'incolumità dell'arbitro. In relazione all'episodio dell'espulsione del sig. DESSONI, la società precisava come lo stesso si fosse concluso proprio con l'intervento di calciatori e dirigenti di entrambe le panchine; dopo il rientro negli spogliatoi, peraltro, i dirigenti del VAJONT avrebbero vanamente richiesto all'Arbitro una copia del rapportino di fine gara, che però non veniva rilasciato, circostanza questa che di fatto loro impediva di poter evidenziare possibili rilievi in merito a quella che poi si sarebbe dimostrata come una inaspettata anticipata conclusione della gara. In conclusione, chiedeva la conferma del risultato acquisito sul campo, pur sfavorevole alla sua squadra, ovvero la ripetizione dell'incontro per assenza dei presupposti per poterlo ritenere anticipatamente concluso; la riduzione della squalifica comminata al sig. DESSONI ed infine una revisione della sanzione pecuniaria. Non essendo stata avanzata istanza di audizione da nessuna delle due società, la C.D.T. esaminava gli atti del reclamo alla riunione tenutasi il giorno 10.02.2011, rilevando quanto segue. E' ben vero che il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35, 1.1 C.G.S.), ma è altrettanto vero che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura, non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva valutare se e in quel misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara (art. 17, co. 4 C.G.S.). Nel caso di specie, così come è dato evincere dal complessivo apprezzamento del referto arbitrale (che evidenzia 4 minuti "neutralizzati" per espulsioni e sostituzioni) e del successivo supplemento, che invece riferisce di una anticipata conclusione della gara di "circa 10 secondi", se ne può dedurre la sostanziale irrilevanza di tale tempo asseritamente residuo ai fini della conclusione della gara, il cui risultato acquisito sul campo può pertanto essere confermato. A maggior ragione ciò è vero se si considera che la situazione che ha fatto ritenere all’Arbitro l’intervenuta carenza delle condizioni per poter portare a termine la gara è imputabile proprio al capitano della squadra reclamante, squadra che si trovava in svantaggio per 1-2 a dieci secondi dalla fine, e che aveva tutto l’interesse ad evitare degenerazioni in manifestazioni violente per cercare di recuperare il risultato. Non risulta, invero, una situazione di particolare pericolo (cfr. la decisione di questa C.D.T., assunta per un caso pur parzialmente diverso, nel reclamo A.S. AMATORI MANZANO), tant’è che il Direttore di Gara non ha segnalato altre problematiche né, in disparte la comminata espulsione, ha provveduto con altri successivi provvedimenti disciplinari. Va tenuto conto altresì del fatto che, in relazione alla condotta del calciatore DESSONI, l'Arbitro non doveva pretendere l'intervento dei Dirigenti (cui è di per sé inibito entrare sul terreno di gioco senza autorizzazione previa), quanto invece ed innanzi tutto del Vice Capitano e degli altri compagni di squadra, assumendo le eventuali decisioni del caso. Non si ravvisano pertanto gli estremi per comminare l'ammenda a carico della società. Va invece confermata la squalifica a carico del sig. DESSONI, capitano della squadra, anche se se ne può disporre una riduzione, in considerazione del fatto che, pur a fronte di un comportamento senza alcun dubbio violento, disdicevole e prolungato nel tempo, il referto e l'integrazione successivamente acquisita non abbiano dato conto di postumi fisici diversi dalla mera lamentela di chi lo ha subito. La C.D.T., tenuto conto di quanto sopra, ritiene congrua una squalifica a tempo, con effetto sino al giorno 28.02.2011. La riforma parziale del provvedimento oggetto di reclamo, infine, impone di disporre per la restituzione della tassa. P.Q.M. La C.D.T. - F.V.G. così decide: - annulla la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3, omologando la gara con il risultato di 1-2 conseguito sul campo - revoca la sanzione la sanzione della ammenda € 100,00 - riduce la squalifica al sig. DESSONI Luca, rideterminandola al 28.02.2011 - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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