COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.P.D.C. CHIONS (Campionato Eccellenza), in merito alla sanzione della squalifica per tre giornate del calciatore Andrea GONZATTI (in C.U. n. 81 del 17.02.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 04/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.P.D.C. CHIONS (Campionato Eccellenza), in merito alla sanzione della squalifica per tre giornate del calciatore Andrea GONZATTI (in C.U. n. 81 del 17.02.2011).
In data 17.02.2011 veniva pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 81 il provvedimento disciplinare con cui il G.S.T. infliggeva al calciatore Andrea GONZATTI dell’A.P.D.C. CHIONS la squalifica per tre giornate ai sensi dell'art. 19 punto 4 lett. b) del C.G.S. “Per essere stato espulso al 29’ del primo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il gioco in svolgimento, interveniva in scivolata, con il piede a martello, sul predetto avversario, colpendolo all’altezza dello stinco sinistro, disinteressandosi completamente del pallone (il pallone, nella circostanza, era a distanza di gioco ed il Gonzatti poteva intervenire sul pallone invece di colpire l’avversario)”;
Con comunicazione dd 18.02.2011 l’A.P.D.C. CHIONS preannunciava reclamo a detta sanzione, facendo richiesta del referto arbitrale della gara l’A.P.D.C. CHIONS – A.S.D. Manzanese;
Con raccomandata spedita il 25.02.2011 l’A.P.D.C. CHIONS proponeva reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata nel C.U. n. 81 del 17.02.2011 e di cui sopra, lamentando la l’eccessiva severità della sanzione e chiedendo la riduzione della stessa sulla base della rivalutazione della condotta del calciatore.
La C.D.T. – F.V.G., preliminarmente, deve effettuare la valutazione di ammissibilità e tempestività delle impugnazioni, essendole preclusa, nel caso negativo, ogni disamina delle ragioni di merito, a prescindere dalla loro fondatezza o meno; nel caso di specie la sanzione censurata dalla Società è stata irrogata dal G.S.T. con il C.U. n. 81 pubblicato il 17.02.2011; da tale giorno decorrono i termini per la presentazione del reclamo. Ai sensi degli artt. 33 c. 5 e 38 c. 2 del C.G.S., rimarcato per quanto riguarda la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica dall’art. 46/4 C.G.S.: “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.”
Ebbene, il settimo giorno dal 17.02.2011 è scaduto il 24.02.2011, sì che il reclamo spedito solo il 25.02.2011 è tardivo e, come tale, inammissibile. Né può essere riconosciuto valore di reclamo al preannuncio del 18.02.2011, perché assolutamente privo di motivazione.
Le superiori considerazioni sono assorbenti rispetto a qualsivoglia disamina di merito che rimane, per l’effetto, preclusa alla scrivente commissione disciplinare.
Volendo comunque entrare nel merito, nell’intento di divulgare la conoscenza dei regolamenti, proposito che questa C.D.T. si pone costantemente per rendere un miglior servizio alle Società e ai Tesserati tutti, va detto che il fatto addebitato al calciatore GONZATTI, per come sopra descritto, non si presta ad alcun tipo di interpretazione. La squalifica è stata inflitta dal G.S.T., espressamente, “Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S.”, il quale recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:… :per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”.
Atteso che non basta una ricostruzione del fatto difforme da quella descritta dall’Arbitro, in forza della prova privilegiata che l’art. 35/1 C.G.S. riconosce al rapporto del Direttore di Gara per i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare, anche se il reclamo fosse stato tempestivo, in ogni caso non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito, giacché il G.S.T. ha sanzionato il fatto con il minimo della pena.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, dichiara inammissibile il reclamo in quanto tardivo confermando, per l’effetto, la decisione assunta dal G.S.T. con il Comunicato n. 81 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore Andrea GONZATTI dell’A.P.D.C. CHIONS per tre giornate) e dispone che la relativa tassa venga incamerata.
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