COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. AURISINA (Campionato di Terza Categoria, gir. D) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara AUDAX – AURISINA, disputata il 06.02.2011 a carico di CRAIEVICH Matteo, VRSE Massimo, BERGAMASCO CHRISTIAN, MENDELLA Giuseppe e BUDICIN Stefano (in C.U. n. 27 del 10.02.2011 della D.D.T. di Trieste)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. AURISINA (Campionato di Terza Categoria, gir. D) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara AUDAX – AURISINA, disputata il 06.02.2011 a carico di CRAIEVICH Matteo, VRSE Massimo, BERGAMASCO CHRISTIAN, MENDELLA Giuseppe e BUDICIN Stefano (in C.U. n. 27 del 10.02.2011 della D.D.T. di Trieste) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 dd 10.02.2011 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il G.S.T. infliggeva a tesserati della ASD AURISINA i seguenti provvedimenti disciplinari: a BUDICIN Stefano la squalifica sino al 10 aprile 2011 per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro; a BERGAMASCO Christian la squalifica sino al 10 febbraio 2014, per avere lo stesso ripetutamente insultato e spinto l’arbitro e dopo l’espulsione per averlo colpito con doppio calcio sulla schiena ed avere tentato successivamente di proseguire nell’aggressione; a VRSE Massimo la squalifica fino al 10 febbraio 2013, per avere esercitato un atto di violenza sull’arbitro e per averlo insultato; a CRAIEVICH Matteo la squalifica per quattro gare, per avere insultato l’arbitro a fine gara; a NOVATI Fausto la squalifica per tre gare, per avere insultato l’arbitro a fine gara; a BUDICIN Stefano (massaggiatore) la squalifica fino al 10 aprile 2011 per avere tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso a fine gara nei confronti dell’arbitro; a MENDELLA Giuseppe (allenatore) la squalifica fino al 10 aprile 2011 per avere tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso a fine gara nei confronti dell’arbitro. La società ASD AURISINA, infine, veniva sanzionata con l’ammenda di euro 50,00 per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro a fine gara. Avverso le decisioni del G.S.T. preannunciava ricorso la società ASD AURISINA (fax dd. 14.02.2011), formalizzandolo poi il successivo 16.02.2011. I provvedimenti del G.S.T. si basavano sul referto dell’arbitro e su di un successivo supplemento, acquisito in data 09.02.2011 a miglior chiarimento della condotta posta in essere dal calciatore BERGAMASCO. La ASD AURISINA contestava quanto riportato negli atti oggetto di valutazione del G.S.T., evidenziando in particolare una inaspettata “grande familiarità” dell’arbitro con i dirigenti della squadra ospitante; un comportamento insolitamente rigoroso con i propri calciatori; una serie di omissioni in particolare in merito al comportamento dell’assistente di parte della squadra ospitante (che in due occasioni si sarebbe disinteressato della gara, voltandosi verso uno spettatore e litigando con il medesimo, tanto da costringere l’arbitro a due sospensioni e poi a sostituirlo); alcune inesattezze in merito alla motivazione dei provvedimenti disciplinari assunti durante la gara; una cattiva gestione della gara negli ultimi minuti del secondo tempo ed in particolare nella fase di recupero, nella quale peraltro si registrava la segnatura della squadra di casa; il travisamento, nella ricostruzione di tutti i fatti che, per come descritti nel referto e nel supplemento di rapporto, avevano portato poi alla adozione dei gravi provvedimenti assunti dal G.S.T. Infine, si evidenziava l’omissione di ogni riferimento ad una “invasione” posta in essere da una decina di sostenitori della squadra ospitante, che a fine gara avrebbero fatto ingresso sul terreno di gioco ed avrebbero stazionato nell’area degli spogliatori, minacciando i calciatori dell’ASD AURISINA, che sarebbero anche stati spintonati da quelli dell’AUDAX senza che di ciò si registri traccia nella refertazione ufficiale. Esaminati gli atti alla riunione del 03.03.2011, la C.D.T. sentiva il Presidente dell’ASD AURISINA che in premessa ribadiva come il proprio reclamo dovesse intendersi finalizzato in particolare ad ottenere una riduzione delle squalifiche applicate a CRAIEVICH Matteo (4 giornate), VRSE Massimo (fino al 10 febbraio 2013); BERGAMASCO Christian (fino al 10 febbraio 2014); MENDELLA Giuseppe (fino al 10 aprile 2011) e BUDICIN Stefano (fino al 10 aprile 2011). Nel merito, la persona sentita si richiamava ai contenuti del reclamo ribadendolo in toto e sottolineando altresì come le espressioni ingiuriose ascritte ai propri tesserati e riportate nel referto non sarebbero in realtà mai state pronunciate. Su tali premesse, insisteva nell’accoglimento del ricorso. Il C.D.T. provvedeva immediatamente con separato provvedimento in relazione alla posizione del calciatore CRAIEVICH, in ragione dei provvedimenti assunti nei suoi confronti e come di seguito descritti e della necessità di dare immediata pubblicazione alla decisione presa onde non frustrarne l’effettività. Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero una alternativa reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dalla reclamante. La C.D.T. al riguardo, non può che basarsi sui documenti ufficiali; se deve pur prendere atto delle doglianze della ricorrente, che vivamente ha contestato quanto rappresentato dall’arbitro nel proprio referto e nel supplemento, in questa sede non è dato discostarsene ai fini disciplinari. Nella fattispecie, il referto arbitrale è estremamente chiaro, intrinsecamente coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica degli eventi, che poi hanno portato alla adozione dei gravi provvedimenti assunti dal G.S.T., senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla responsabilità dei calciatori e dei dirigenti interessati. Risulta innanzi tutto che al termine della gara il massaggiatore e l’allenatore della ASD AURISINA hanno insultato e minacciato il Direttore di Gara, seguiti poi da un tifoso della squadra ospite, che ha tenuto la stessa condotta ed è stato poi allontanato da un dirigente dell’AUDAX. Risulta altresì che il calciatore BERGAMASCO Christian, dopo la segnatura della squadra di casa avvenuta in fase di recupero nel secondo tempo, ha prima insultato l’arbitro, poi lo ha spintonato facendolo cadere a terra e subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione, seguita dal fischio conclusivo della gara, ha colpito l’arbitro con «un doppio calcio volante “stile lotta libera”», facendolo nuovamente cadere a terra questa volta provocandogli un forte dolore che per un certo tempo gli ha impedito di rialzarsi. Gli insulti sono proseguiti sin tanto che l’Arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi aiutato dai calciatori dell’AUDAX, che trattenevano altresì il BERGAMASCO altrimenti intenzionato ad ulteriormente colpire l’arbitro; la ferita arrecata – secondo quanto descritto nel referto e nel successivo supplemento – provocava dolore che proseguiva anche nei giorni successivi. In atti venivano altresì descritti i segni lasciati sulla schiena dell’arbitro con i tacchetti, quale ulteriore conseguenza dannosa dell’occorso. Altro episodio di violenza descritto negli atti di gara ha per protagonista il calciatore espulso VRSE Massimo, che risulta avere insultato l’arbitro ed averlo poi colpito ad una gamba con un calcio che provocava forte dolore; il calciatore NOVATI Fausto, a fine gara avrebbe invece insultato l’arbitro con fare minaccioso, così come il capitano CRAIEVICH Matteo. La C.D.T. ritiene pertanto di dover confermare integralmente tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. ritenendoli assolutamente congrui e condivisibili e pienamente coerenti con l’estrema gravità delle condotte sopra descritte, con le uniche due eccezioni che seguono. Quanto alla squalifica sino al 10 febbraio 2013, comminata al calciatore VRSE Massimo, va evidenziato come la descrizione dei fatti, presente nel referto, sia molto chiara, e consenta di apprezzare come il fatto addebitato al VRSE non abbia cagionato conseguenze dannose protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo a carico del Direttore di Gara, diversamente da quanto invece descritto in relazione alla posizione di BERGAMASCO, ove parimenti precisa è la descrizione di postumi di un certo rilievo. Pertanto la C.D.T. – pur sottolineando l’estrema gravità di tutti i comportamenti complessivamente intesi, in quanto comunque diretti ad attentare alla integrità fisica del direttore di gara – ritiene di ridefinire una più congrua sanzione a carico del VRSE, come da dispositivo. Anche la squalifica di quattro giornate comminata al capitano CRAIEVICH Matteo viene rivisitata dalla C.D.T.. Al riguardo si rammenta che l’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S. contempla come sanziona “minima” per i calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Considerando che, nel caso concreto, al CRAIEVICH va aggiunta una ulteriore giornata di squalifica per il suo ruolo di capitano (art. 73. co. 4 N.O.I.F.), in assenza di ulteriori profili rilevanti e riferiti alla sua personale condotta, così come descritta anche in questo caso con puntuale precisione nel referto, rappresenta una sanzione congrua quella determinata in dispositivo. La riforma, sia pur parziale, della decisione del G.S.T. impone la restituzione della tassa di reclamo. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - riduce la squalifica comminata al calciatore VRSE Massimo, rideterminandola al 30 giugno 2012 - riduce la squalifica comminata al calciatore CRAIEVICH Matteo, da quattro a tre giornate - conferma nel resto i provvedimenti disciplinari e sanzionatori assunti dal G.S.T. e relativi alla gara AUDAX – AURISINA, svoltasi in data 06.02.2011 - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it