COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MARTINI MARCO, BOMPANI AUGUSTO, COLAIOCCO GABRIELE, BERNARDINI SERGIO E DELLA SOCIETÀ QUARTICCIOLO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MARTINI MARCO, BOMPANI AUGUSTO, COLAIOCCO GABRIELE, BERNARDINI SERGIO E DELLA SOCIETÀ QUARTICCIOLO
Vista la nota del 21.4.2010 della Commissione Tesseramenti, con atto del 9-7-2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Marco Martini, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 in relazione all’articolo 10 comma 2 CGS e 39 comma 2 delle NOIF nonché per la violazione dell’articolo 1 comma 1 con riferimento all’articolo 92 c. 1 delle NOIF ed agli artt, 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, il presidente della società Quarticciolo Bompani Augusto, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 in relazione all’articolo 10 comma 2 del CGS e dell’articolo 39 comma 2 delle NOIF, i dirigenti Bernardini Sergio e Colaiocco Gabriele per rispondere della violazione della articolo 1 comma 1 CGS con riferimento agli articoli 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto e la società Quarticciolo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS, per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte al suo presidente ed ai propri tesserati o comunque ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che a seguito del reclamo inoltrato dagli esercitanti la potestà genitoriale sul calciatore, allora minorenne, Marco Martini, era stato annullato il tesseramento dello stesso per apocrifia della firma del padre. Dalle audizioni operate dal rappresentante della procura sia del calciatore sia del presidente della società, Bompani Augusto, erano emersi profili di responsabilità a carico di entrambi in quanto il calciatore dimostrava di essere ben consapevole dell’alterazione della firma paterna mentre il presidente non aveva correttamente esercitato i poteri di vigilanza sulla modalità di raccolta delle firme. Il calciatore risultava aver disputato ben tredici gare nella stagione 2008-2009 del campionato Juniores Primavera in posizione non regolare, per la nullità dichiarata del tesseramento, ed in quel frangente le distinte di gara erano state sottoscritte in otto occasioni dal dirigente Colaiocco ed in cinque occasioni dal dirigente Bernardini.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone tempestivo avviso alle parti ed invitando i deferiti a produrre nei termini scritti difensivi.
I deferiti non facevano pervenire alcuno scritto difensivo.
Alla riunione risultava presente solo il rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Martini Marco la squalifica per mesi tre per il presidente Bompani l’inibizione per mesi sei, per il dirigente Bernardini due mesi di inibizione, per il dirigente Colaiocco un mese di inibizione e per la società Quarticciolo la penalizzazione di sette punti in classifica da scontare nel campionato stagione 2010-2011 ed € 1.000,00 di ammenda.
I fatti posti a sostegno del deferimento risultano, almeno per quanto attiene alla irregolarità del tesseramento, provati documentalmente e comunque coperti dal giudicato della commissione Tesseramenti ormai inappellabile.
E’ evidente che la firma del padre del calciatore non venne apposta dallo stesso ma da altra persona e perciò solo lo stesso è stato correttamente dichiarato nullo dalla Commissione competente. Peraltro è altrettanto evidente che sia il calciatore sia il presidente della Società che, giova ribadirlo, è responsabile nei confronti degli Organi Federali della regolare effettuazione delle procedure di tesseramento, siano stati pienamente consapevoli che la firma del Sig. MARTINI non fosse vera.
Ciò emerge in maniera patente dalla documentazione allegata dai genitori del calciatore al loro ricorso alla Commissione Tesseramenti; infatti risulta che il padre del calciatore in quel periodo si trovava in Francia per lavoro, e quindi non poteva certo sottoscrivere il tesseramento in Roma.
Tale documentazione mostra come il calciatore fosse ben consapevole che la firma del genitore fosse apocrifa, così come anche la Società per la quale deve rispondere il Presidente non poteva certo ignorare che il sig. MARTINI non si era mai recato fisicamente in sede per sottoscrivere il tesseramento.
Di tale violazione debbono quindi rispondere sia il calciatore che il Presidente che la Società e le sanzioni vanno fissate come da dispositivo, rilevando che le richieste della Procura appaiono troppo lievi per quanto attiene al calciatore il cui comportamento è chiaramente antisportivo in quanto, pur essendo consapevole sin dall’inizio dell’artifizio messo in atto per potersi tesserare, ha atteso tutta la stagione sportiva per evidenziarlo agli Organi Federali ed ha utilizzato tale sistema non certo per tardiva resipiscenza o per desiderio di giustizia ma solo per ottenere surrettiziamente uno svincolo altrimenti negato.
Diverso discorso deve invece farsi in relazione alla incolpazione relativa alla irregolare partecipazione delle gare di campionato da parte del MARTINI ed alle ulteriori violazioni connesse.
Infatti nella specie non può parlarsi di partecipazione irregolare di calciatore non tesserato, in quanto il tesseramento era stato regolarmente preso in carico ed inserito nel tabulato federale della Società.
Correttamente quindi andava contestato il numero otto dell’art. 17 del C.G.S. che punisce le Società a cui la FIGC abbia a revocare tesseramenti per evidenti irregolarità e non già le norme che puniscono l’utilizzazione di calciatori non tesserati.
Né può la commissione procedere d’ufficio alla contestazione di fatti diversi in quanto nella fattispecie non si tratta di adattare l’incolpazione erroneamente contestata al fatto correttamente enucleato ma di fatti ontologicamente diversi e come tali soggetti a diverse sanzioni.
Per questi motivi vanno prosciolti dalle violazioni i dirigenti COLAIOCCO e BERNARDINI in quanto nella sottoscrizione della distinta di gara non hanno attestato il falso poiché il calciatore al momento risultava regolarmente tesserato; cosi come non dovrà subire la penalizzazione in classifica la Società QUARTICCIOLO in quanto non ha utilizzato calciatori non tesserati come invece contestato.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti MARTINI e BOMPANI nonché la Società QUARTICCIOLO responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:
MARTINI MARCO squalifica per mesi 6;
BOMPANI AUGUSTO inibizione per mesi 4 da scontarsi dopo l’espiazione dei 18 mesi di inibizione di cui al C.U. n. 74 del 31.3.2010 della Commissione Disciplinare Nazionale, con decorrenza dal 24.2.2010, data della notifica della precedente sanzione;
QUARTICCIOLO SRL ammenda di € 1.000.
Di prosciogliere da ogni addebito i Dirigenti COLAIOCCO GABRIELE e BERNARDINI SERGIO.
Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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