COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA ASD SACROFANO D’EGIDI ORAZIO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MICHELI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 I COMMA CGS E DELL’ART.45 NOIF E DELL’ASD SACROFANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 I E II COMMA CGS IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E DIRIGENTE.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA ASD SACROFANO D’EGIDI ORAZIO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MICHELI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 I COMMA CGS E DELL’ART.45 NOIF E DELL’ASD SACROFANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 I E II COMMA CGS IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E DIRIGENTE.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del Presidente dell’A.S.D. Sacrofano sig. D’Egidi Orazio per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 45 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore Castagnoli Matteo – tesserato dalla Società dal medesimo presieduta nella categoria “Piccoli Amici” – partecipasse irregolarmente al Torneo provinciale “Pulcini”, pur essendo di età inferiore a quella stabilita dal C.U. nr.1 del Settore Giovanile Scolastico ed in assenza della necessaria copertura assicurativa; del dirigente accompagnatore sig. Micheli Antonio per aver sottoscritto la distinta di gara Sacrofano-Passo Correse del 14.11.09 in cui dichiarava che i giocatori in essa elencati - ivi compreso il nominativo del Castagnoli - erano regolarmente tesserati e, quindi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della Società Sacrofano.
All’udienza del 22.09.10 è comparso per la Procura l’avv. Licata che insisteva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’inibizione di 3 mesi per il Presidente D’Egidi; l’inibizione per 30 giorni per il dirigente accompagnatore Micheli ed €.500,00 di ammenda per la Società; nessuno compariva per i deferiti, né venivano prodotte memorie difensive.
La Commissione si riservava.
Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, nonché in virtù della fede privilegiata che l’art.35 I comma C.G.S. riconosce agli atti ufficiali – si deve ritenere pacificamente accertata la violazione normativa così come contestata dall’organo inquirente.
Peraltro, agli atti vi è la sostanziale ammissione di responsabilità, in sede di audizione, da parte dei Vice Presidenti CIUCCI Marcello e DI MANNO Stefano.
Sulla gravità della violazione in esame non può dubitarsi specie se in considerazione della giovanissima età del calciatore indebitamente schierato ed i rischi connessi nell’ipotesi di infortunio in assenza di regolare copertura assicurativa.
Pertanto, si ritengono congrue, anche sotto il profilo quantitativo, le sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
Accertata la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come descritti dalla Procura Federale, per l’effetto condanna il Presidente sig. D’Egidi Orazio a tre mesi di inibizione; il Dirigente accompagnatore Micheli Antonio a 30 giorni di inibizione e la A.S.D. Sacrofano a pagare l’ammenda di €.500,00.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della raccomandata A.R.
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