COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO VENTURA ROBERTO, DEL CALCIATORE MARROCCHI DANIELE, DEL DIRIGENTE BIANCHI ANGELO, DELLA SOC. POLISPORTIVA ASD AZZURRA GRECCIO 2009

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL'ARBITRO VENTURA ROBERTO, DEL CALCIATORE MARROCCHI DANIELE, DEL DIRIGENTE BIANCHI ANGELO, DELLA SOC. POLISPORTIVA ASD AZZURRA GRECCIO 2009 Con nota del 23 luglio 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio: • il Sig. Ventura Roberto, arbitro della sezione AIA di Rieti, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 1-2 lett. A) del regolamento AIA; • il Sig. Marrocchi Daniele, calciatore della Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009, all'epoca dei fatti, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 del C.G.S., in relazione all'art. 45 comma 2 del C.G.S.; • il Sig. Bianchi Angelo, dirigente accompagnatore della Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009 all'epoca dei fatti, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 45 comma 2 del C.G.S.; • la Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S, per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all'epoca dei fatti. Deferimenti scaturiti dal fatto che, all'esito degli accertamenti, era emerso che la società Azzurra Greccio aveva utilizzato nella gara contro la Torpedo Rieti del 9/1/2010, il calciatore Marrocchi Daniele, che risultava squalificato per automatismo, essendo stato espulso nella precedente gara Azzurra Greccio – Capradosso del 6/1/2010; ed inoltre che il Direttore di gara aveva volontariamente omesso di riportare nel referto di gara l'espulsione a carico del suddetto calciatore Marrocchi Daniele ed aveva poi integrato detto referto, riportando l'espulsione del calciatore Rossi Matteo, benché ben sapesse che lo stesso non aveva subìto alcun provvedimento disciplinare in corso di gara. Accertato altresì che la distinta di gara del 9/1/10 risultava firmata dal Dirigente accompagnatore della Polisportiva ASD Azzurra Greccio 2009, sig. Bianchi Angelo, che con la sottoscrizione, aveva certificato la regolarità della posizione del calciatore Marrocchi Daniele, laddove al contrario doveva considerarsi squalificato in virtù degli automatismi dettati dall'art. 45 comma 2 del C.G.S.: La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione dei deferimenti, e assegnava termine ai deferiti per la produzione di memorie difensive. Nessuno dei deferiti inviava deduzioni a difesa. Alla riunione del 29/9/2010 era presente soltanto il Sig. Roberto Ventura assistito dall'Avv. Fortunato Cordiano, il quale riconosceva di aver compiuto “una grande mancanza”, ma a parziale giustificazione del suo operato, deduceva di aver arbitrato la gara del 6/1/10, in una condizione psicologica particolare, in quanto molto preoccupato, per una grave malattia della madre. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva l'irrogazione di sei mesi di sospensione a carico dell'Arbitro Sig. Roberto Ventura, di quattro gare di squalifica a carico del calciatore Daniele Marrocchi, dell'ammonizione con diffida a carico del dirigente Sig. Angelo Bianchi, della penalizzazione di tre punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009. La Commissione ritiene che i fatti posti a base dei deferimenti risultino ampiamente comprovati sia in via documentale, che sulla base delle dichiarazioni, di contenuto confessorio, rese a suo tempo dall'Arbitro al rappresentante della Procura Federale, dichiarazioni poi confermate anche dinanzi a questa Commissione. Appare dunque evidente che il Sig. Ventura si è reso responsabile, in due circostanze, di comportamenti molto gravi, dapprima omettendo di annotare nel referto arbitrale l'avvenuta espulsione del calciatore Marrocchi Daniele (che, a suo dire, era stato allontanato “per errore”, avendo il giocatore soltanto fatto una leggera pressione con una mano sul suo stomaco), e successivamente inviando un supplemento di referto, nel quale aveva menzionato come espulso, il calciatore Rossi Matteo dell'Azzurra Greccio, pur non rispondendo a verità che questi gli aveva posto una mano sullo stomaco. Vi è poi da considerare che, a causa di quanto riferito sia nel referto che nel supplemento, gli Organi Disciplinari della Fi.G.C., chiamati a decidere sui reclami proposti dalle società interessate Torpedo Rieti e Azzurra Greccio, in merito alla posizione irregolare dei suindicati giocatori, erano stati indotti in errore, creandosi cosi grave turbativa allo svolgimento del campionato. Alla luce di tali considerazioni ed accertata la reiterata e grave violazione da parte dell'Arbitro, sia dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che dell'art. 40 comma 1 e 2 lett. A) del regolamento AIA, si ritiene pertanto non congrua la sanzione richiesta dalla Procura ed invece maggiormente adeguata rispetto alla gravità dei suoi comportamenti, la sanzione disciplinare di anni 2 di sospensione, comunque contenuta, considerato l’atteggiamento collaborativi dell’arbitro, che ha ammesso gli addebiti. Quanto al calciatore Daniele Marrocchi che, essendo stato espulso, ben sapeva che, a seguito dell'automatismo della squalifica, non avrebbe potuto prendere parte all'incontro successivo, andrà comminata la squalifica per due gare; e per lo stesso motivo al Dirigente Sig. Angelo Bianchi, che ha sottoscritto la lista dei giocatori, andrà comminata, la inibizione per due mesi. Per quanto concerne infine la Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009, chiamata a rispondere del comportamento dei propri tesserati, a titolo di responsabilità oggettiva, andrà comminata – come da sanzione abitualmente irrogata nel caso di partecipazione alla gara di un giocatore in posizione irregolare – la relativa sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza 2010/2011, nonché l'ammenda di € 500,00. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazione rispettivamente ascritte, e di irrogare loro le seguenti sanzioni:  Sig. VENTURA ROBERTO, arbitro effettivo della sezione AIA di Rieti, anni 2 di sospensione;  Sig. MARROCCHI DANIELE, calciatore delle Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009, due gare di squalifica;  Sig. BIANCHI ANGELO, dirigente accompagnatore della Soc. Polisportiva ADS Azzurra Greccio 2009, due mesi di inibizione;  SOC. POLISPORTIVA ADS AZZURRA GRECCIO 2009, un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza 2010/2011, nonché € 500,00 di ammenda. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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