COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL DEL SIG. GABRIELE SPAGNOLI, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PASSOSCURO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL DEL SIG. GABRIELE SPAGNOLI, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PASSOSCURO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Il Vice Procuratore Federale, con lettera del 7 settembre 2010, prot. N. 1227/1711 pf 09 10/MS/vdb, - vista la lettera del 17 maggio 2010, acquisita agli atti dalla Procura Federale, mediante la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha chiesto di svolgere accertamenti sull’allenatore della squadra under 21 della società PASSOSCURO, sig. Gabriele Spagnoli, che, nell’intervallo della gara REAL BOCCEA – PASSOSCURO del 09/05/2010, si era recato nello spogliatoio dell’arbitro, sig. Simone Valeriani, qualificandosi come commissario della L.N.D. ed esibendo una tessera federale F.I.G.C. con la dicitura “COMMISSARIO”, per chiedere delucidazioni circa il rigore assegnato contro la propria squadra; - acquisita ed esaminata la lista Censimento della società PASSOSCURO (s.s. 2009/2010) nonché, per il tramite dello steso sig. Gabriele Spagnoli, copia delle seguenti tessere F.I.G.C. di cui lo stesso risulta titolare: ● Tessera n. 36956 (Componente Commissione Assistenza Solid. L.N.D.); ● Tessera n. 10246 1 (Allenatore di base); ● Tessera n. 16201 (Allenatore di base tesserato per la società PASSOSCURO); ● Tessera di socio effettivo 2010 dell’Associazione Italiana Allenatori di calcio. - acquisito dal Comitato Regionale Lazio il rapporto dell’arbitro dal quale risulta che effettivamente il sopracitato tecnico della società PASSOSCURO, nell’intervallo della gara REAL BOCCEA – PASSOSCURO del 09/05/2010, si è recato nello spogliatoio del direttore di gara per chiedere delucidazioni circa il rigore assegnato contro la propria squadra, qualificandosi come Commissario della L.N.D. ed esibendo una tessera F.I.G.C. con la dicitura “COMMISSARIO”; - assunte le dichiarazioni testimoniali dei Sigg. ● Simone Valeriani, arbitro della sezione A.I.A. Albano Laziale; ● Gabriele Spagnoli, allenatore società PASSOSCURO; ● Andrea Folli, Presidente società PASSOSCURO. - atteso che, in esito alle stesse, il sig. Simone Valeriani ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, ribadendo l’avvenuto ingresso nel suo spogliatoio con le modalità indicate nel rapporto di gara; - preso atto che l’allenatore ha ammesso la circostanza specificando, tuttavia, di essersi qualificato come “…. un componente della Commissione Assistenza – Solidarietà della Lega Nazionale Dilettanti” e di aver mostrato la tessera della F.I.G.C. n. 36956 con la dicitura “Componente Commissione Assistenza Solidarietà L.N.D.”, aggiungendo di aver esibito detto documento all’arbitro al solo fine di fargli notare che erano “… della stessa famiglia federale e quindi metterlo a suo agio”, escludendo di aver mai posseduto una tessera F.I.G.C. quale “COMMISSARIO”; - attese le dichiarazioni del Presidente della società PASSOSCURO, sig. Andrea Folli, che ha affermato di non aver assistito alla gara in questione e di non essere a conoscenza né del fatto che il proprio allenatore, durante l’intervallo, si fosse recato dall’arbitro, né che lo stesso possedesse altre tessere F.I.G.C.; - rilevato che dalle indagini espletate è emerso con assoluta certezza che il sig. Gabriele Spagnoli, nell’intervallo della gara in questione, si è recato nello spogliatoio del direttore di gara per chiedere delucidazioni circa il rigore assegnato contro la propria squadra, sebbene vi sia discrepanza riguardo alla tipologia di tessera esibita ed alle espressioni dallo stesso impiegate in tale occasione; - considerato che, in ogni caso, l’allenatore non si sarebbe dovuto recare, durante l’intervallo della gara, dall’arbitro, utilizzando in maniera ultronea e comunque illegittima una qualsiasi tessera F.I.G.C., compresa quella da “Componente Commissione Assistenza Solidarietà L.N.D.”, poiché in tale contesto svolgeva le mansioni di allenatore e che conseguentemente appare maggiormente plasubile la versione dell’episodio fornita dal direttore di gara; - ritenuto che la condotta sopra descritta integri gli estremi della violazione degli artt. 1, 3 e 4 C.G.S. Visto l’art. 1 del C.G.S. HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C. 1) GABRIELE SPAGNOLI, tecnico tesserato per la POLISPORTIVA PASSOSCURO; 2) POLISPORTIVA PASSOSCURO; per rispondere: - il primo, della violazione degli artt. 1 c.1 e 3 c.1 C.G.S. perché, quale tecnico della società PASSOSCURO si recava, nell’intervallo della gara A.S.D. REAL BOCCEA – PASSOSCURO del 09/05/2010 (Campionato under 21), nello spogliatoio dell’arbitro qualificandosi come commissario della L.N.D. esibendo una tessera federale con indicazione “COMMISSARIO”, per chiedere al direttore di gara delucidazioni circa il rigore assegnato alla squadra avversaria; - - la seconda, della violazione dell’art. 4 c.2 C.G.S., perché risponda dell’operato del proprio tesserato, a titolo di responsabilità oggettiva. Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 7 ottobre 2010, alle ore 15.00, Gabriele Spagnoli ha fatto pervenire deduzioni scritte con cui ha sostanzialmente confermato la propria versione dell’accaduto così come riportata dalla Procura nella richiesta di deferimento, ma ha anche testualmente fatto presente che: “Altresì vero è che, immediatamente dopo, il sottoscritto accedeva nello spogliatoio dell’arbitro vedendolo aperto, esibendo la propria tessera federale, comportamento questo sicuramente antiregolamentare per il quale il Giudice Sportivo del C.R. LAZIO ha già adottato sanzione della squalifica per una gara effettiva come da C.U. L55 dell’11/5/2010, che si allega per comodità in copia. Un ulteriore giudizio su tale condotta, pertanto, violerebbe il principio giuridico del ‘ne bis in idem’”. Chiedendo in conclusione di “dichiararsi improcedibile il deferimento della Procura Federale e, in subordine, il proscioglimento dalle contestazioni addebitate”. La seduta si apre alle 15 e per i deferiti nessuno è presente. Per la Procura è presente l’avv. Enrico Liberati, che, esaminate le deduzioni dello Spagnoli, precisa che non era al corrente della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spagnoli stesso. La Procura, pertanto, conclude con l’affermazione di responsabilità per i deferiti, chiedendo comminare a: 1) SPAGNOLI GABRIELE la sanzione della squalifica per mesi tre; 2) La Società POLISPORTIVA PASSOSCURO l’ammenda di Euro 500,00. * * * * Tutto ciò premesso, questa Commissione, dopo ampia discussione, vagliati tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, rileva che, pure tenendo conto della sanzione già inflitta dal Giudice Sportivo allo Spagnoli, non può non considerare la particolare irregolarità del comportamento dello stesso, indipendentemente dal tipo di tessera federale esibita o annunciata all’arbitro! Per questi motivi DELIBERA di squalificare per mesi tre il Sig. Gabriele SPAGNOLI e di comminare l’ammenda di Euro 300,00 alla Società POLISPORTIVA PASSOSCURO. Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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