COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERTOLINI FEDERICO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 5 COMMI 1,4,5 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CARLISPORT ARICCIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERTOLINI FEDERICO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 5 COMMI 1,4,5 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CARLISPORT ARICCIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S.
Con atto del 23.7.2010 la Procura Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione del calciatore BERTOLIN FEDERICO per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 6 C.G.S. e della Società CARLISPORT ARICCIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 dello stesso codice.
Al calciatore BERTOLIN viene contestato il contenuto di una lettera da lui firmata e pervenuta al Comitato Regionale Lazio in data 25.4.2010, recante espressioni fortemente spregiative nei confronti dello stesso Comitato e dei Giudici Sportivi, in riferimento agli episodi di violenza nella gara REAL TECCHIENA – CARLISPORT del 20.3.2010.
La Commissione ha edotto le parti circa la riunione fissata per la discussione del deferimento, inviando gli interessati a far prevenire memorie difensive.
Alla riunione non compariva alcun deferito e non pervenivano memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura, nell’affermare la piena responsabilità dei deferiti, per gli addebiti loro contestati, richiedeva per il calciatore BERTOLIN FEDERICO 2 mesi di squalifica e per la Società CARLISPORT € 350 di ammenda.
La Commissione ritiene ampiamente dimostrata l’autenticità della missiva sottoscritta dal BERTOLIN di cui l’interessato ha ammesso la redazione e l’invio tramite fax al Comitato Regionale Lazio e quindi concorda pienamente con la Procura Federale circa l’affermazione della sua responsabilità, nonché di quella automaticamente conseguente di attribuire alla Società CARLISPORT.
Circa l’entità della sanzione riguardante il BERTOLIN, questo Organo di Giustizia Sportiva, sarebbe incline ad un suo inasprimento a fronte della richiesta della Procura, trattandosi di espressioni – da parte dello stesso – altamente lesive della dignità del Comitato, nonché del decoro e professionalità dei Giudici Sportivi.
Tale atteggiamento di severità va tuttavia stemperato, tenuto conto che il BERTOLIN, in sede di indagini, ha reso una dichiarazione in cui – nel riconoscere la paternità dell’addebito - si rammarica per l’episodio riconducendolo ad uno stato psicologico fortemente alterato per un immaturo senso di rivalsa verso i Giudici e per lo sconforto dovuto ai fatti accaduti durante la gara sopracitata.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili della violazioni loro ascritte;
di squalificare per 2 mesi il calciatore BERTOLIN FEDERICO;
di comminare alla Società CARLISPORT ARICCIA CALCIO A 5 l’ammenda di € 350.
Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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