• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LEONI AUGUSTO DIRIGENTE FCD TIBUR 1999, SEMPRONI EUGENIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FCD TIBUR 1999, SCAFETTI ANGELO DIRIGENTE ASD ATLETICO TIVOLI, BALSAMO GIUSEPPE DIRIGENTE ACC. ASD ATLETICO TIVOLI, TUTTI PER AVER VIOLATO L’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE AL C.U. N.1 STAG. SPORT 2009-2010 DEL SETTORE GIOVANILE, NONCHÉ GLI ARTT. 25 E 26 DELLO STESSO REGOLAMENTO E GLI ARTT. 37 I COMMA E 66 I COMMA DELLE NOIF; FCD TIBUR 1999 E ASD
ATLETICO TIVOLI EX ART.4 II COMMA CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LEONI AUGUSTO DIRIGENTE FCD TIBUR 1999, SEMPRONI EUGENIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FCD TIBUR 1999, SCAFETTI ANGELO DIRIGENTE ASD ATLETICO TIVOLI, BALSAMO GIUSEPPE DIRIGENTE ACC. ASD ATLETICO TIVOLI, TUTTI PER AVER VIOLATO L’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE AL C.U. N.1 STAG. SPORT 2009-2010 DEL SETTORE GIOVANILE, NONCHÉ GLI ARTT. 25 E 26 DELLO STESSO REGOLAMENTO E GLI ARTT. 37 I COMMA E 66 I COMMA DELLE NOIF; FCD TIBUR 1999 E ASD
ATLETICO TIVOLI EX ART.4 II COMMA CGS.
All’esito delle indagini di cui al procedimento 1731/2009-2010, la Procura Federale deferiva – con espresso riferimento ai fatti accaduti in occasione dell’incontro-confronto del 27.04.10 tra ASD Atletico Tivoli e FCD Tibur 1999 (categoria pulcini) – Leoni Augusto e Semproni Eugenio dirigenti della FCD Tibur 1999 e Scafetti Angelo e Balsamo Giuseppe dirigenti dell’ASD A. Tivoli per la violazione dell’art. 1 I comma CGS in relazione a quanto prescritto dal C.U. n. 1 stag. Sportiva 2009-2010 del Settore Giovanile, nonché degli artt. 25 e 36 dello stesso Regolamento e degli artt. 37 I comma e 66 I comma NOIF; nonché ai sensi dell’art. 4 II comma CGS le rispettive Società di appartenenza.
All’udienza del 07.10.10 tra i deferiti compariva il solo Leoni Augusto, laddove gli altri deferiti non comparivano, né producevano memorie difensive; per la Procura Federale presenziava l’avv. Enrico Liberati.
Il sig. Leoni confermava nella sostanza i fatti contestati, dichiarando – tuttavia – la propria buona fede, ritenendo che i ragazzi esclusi avrebbero potuto giocare successivamente.
La Procura concludeva per l’affermazione della responsabilità per tutti i deferiti, chiedendo: tre mesi di inibizione per il Leoni, n .2 mesi di inibizione per Semproni e Scafetti; n. 1 mese di inibizione per Balsamo, € 300,00 di ammenda per la Tibur ed € 200,00 per la Atletico Tivoli.
La Commissione si riservava.
L’istruttoria espletata dall’Organo Inquirente – unitamente alla sostanziale confessione del Leoni, oltre alla “contumacia” degli altri deferiti – costituiscono un ampio e valido corredo probatorio per ritenere la dinamica dei fatti pacificamente accertata: il Leoni nell’intervallo tra un tempo e l’altro non sostituiva i giocatori già schierati utilizzando tutti i calciatori in lista e, in segno di protesta, il dirigente Scafetti invitava i propri calciatori a rientrare negli spogliatoi, causando l’interruzione dell’incontro.
Consegue che il deferimento è fondato e sulla responsabilità nulla può eccepirsi.
In ordine alla gravità si osserva che gli incontri di calcio nella categoria pulcini hanno una funzione didattica, formativa ed educativa ai principi dello sport, dove il risultato ha un significato assolutamente marginale.
Tali principi e finalità, insiti in ogni attività sportiva applicata ai bambini di questa fascia di età, sono stati codificati nelle norme che disciplinano l’attività del Settore Giovanile e, proprio per il loro stringente ed irrinunciabile significato, ulteriormente ribaditi dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile S.S. 09-10.
Il non aver utilizzato tutti i calciatori in lista da un lato e l’aver, dall’altro, arbitrariamente ritirato la squadra, impedendo che la partita si concludesse, rappresentato - ripetiamo alla luce della tenera età dei calciatori coinvolti - una condotta intollerabile.
Attesa la pari gravità di tutte le condotte poste in essere, questa Commissione ritiene di applicare la sanzione più alta richiesta dalla Procura Federale per tutti i deferiti, senza distinzione tra condotta attiva e mera condotta omissiva.
PQM
Ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestati, si applica la sanzione della inibizione per tre mesi ai dirigenti: Leoni Augusto, Semproni Eugenio, Scafetti Angelo, Balsamo Giuseppe e per l’effetto commina la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per la FCD Tibur 1999 ed € 300,00 per l’ASD Atletico Tivoli.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LEONI AUGUSTO DIRIGENTE FCD TIBUR 1999, SEMPRONI EUGENIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FCD TIBUR 1999, SCAFETTI ANGELO DIRIGENTE ASD ATLETICO TIVOLI, BALSAMO GIUSEPPE DIRIGENTE ACC. ASD ATLETICO TIVOLI, TUTTI PER AVER VIOLATO L’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE AL C.U. N.1 STAG. SPORT 2009-2010 DEL SETTORE GIOVANILE, NONCHÉ GLI ARTT. 25 E 26 DELLO STESSO REGOLAMENTO E GLI ARTT. 37 I COMMA E 66 I COMMA DELLE NOIF; FCD TIBUR 1999 E ASD
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