COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. BIAGIO PALOMBO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 5 COMMI 1, 4, 5 E 6 NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ VIRTUS MARTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. BIAGIO PALOMBO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 5 COMMI 1, 4, 5 E 6 NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ VIRTUS MARTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S. Con nota dell'8 settembre 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplina Territoriale per il Lazio:  il Sig. PALOMBO BIAGIO, tesserato nella stagione sportiva 2009/10 per la ASD VIRTUS MARTA, per rispondere della violazione dell'articolo 5, commi 1, 4, 5 e 6, lettere a), b) c) e d) nonché dell'articolo 1, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva;  la Soc. ASD VIRTUS MARTA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere dal sig. Biagio Palombo. Deferimenti scaturiti dal fatto che, con lettera del 13/5/10 il Presidente della Soc. ASD Graffignano, sig. Maurizio Tamburini, aveva segnalato che nel corso della gara disputata il 18/4/10 tra Virtus Marta e Graffignano e valida per il campionato regionale di II categoria, girone A, il Presidente della Virtus Marta, nella persona del sig. Biagio Palombo, dagli spalti aveva urlato più volte all'indirizzo dei giocatori del Graffignano la seguente frase: “Sono contento se retrocedete in terza categoria, potevate pagà come ha fatto il Barco Murialdina, che pè vince la partita di domenica (11/4/10) c'ha dato 500 euro”. Nel corso dell'indagine espletata dalla Procura Federale, il Presidente dell'ASD Virtus Marta, Palombo Biagio, ha ammesso di aver proferito la frase de qua durante la gara Virtus Marta – Graffignano del 18/4/10, ma ha precisato di averla detta per scherzo ed in risposta ad una provocazione, negando inoltre di avere mai chiesto ovvero ricevuto soldi dai dirigenti della società Barco Murialdina. Durante le rispettive audizioni, sia il Presidente del'ASD Barco Murialdina, sig. Pollastrelli Sergio, non presente all'incontro, sia il Dirigente accompagnatore della medesima società sig. Lanzetta Lorenzo, presente all'incontro dell'11/4/10, hanno negato di avere mai offerto o consegnato soldi alla società Virtus Marta. La Procura ha quindi ritenuto che, dalla ricostruzione della vicenda, non è stata accertata alcuna dazione di denaro a favore dell'ASD Virtus Marta da parte delle società ASD Barco Murialdina a ASD Graffignano, mentre è stato invece appurato che il Palombo ha effettivamente pronunciato la frase riportata nella lettera denuncia. Di qui i profili di responsabilità disciplinare in capo al sig. Biagio Palombo, per avere espresso in pubblico, dichiarazioni lesive della reputazione di altra società, nonché per avere contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell'ordinamento sportivo. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione dei deferimenti e assegnava termine alle Parti per la produzione di memorie difensive. Nessuno dei deferiti inviava deduzioni a difesa. Alla riunione del 7 ottobre 2010 era presente soltanto il Sig. Biagio Palombo, il quale riconosceva di aver rivolto ai giocatori della squadra avversaria l'espressione incriminata, ma ribadiva che tale frase era stata pronunciata dagli spalti con tono assolutamente scherzoso, in replica all'accusa rivoltagli dai Dirigenti del Graffignano, di essersi venduto la precedente partita con il Barco Murialdina. Il sig. Palombo ha anche precisato che l'incontro con il Barco Murialdina si era concluso con il punteggio di 2 a 3 e che per tale motivo, al termine dell'incontro egli “era andato in escandescenze” per il risultato negativo. Quanto alla gara con il Graffignano, il deferito ha precisato inoltre che la stessa era terminata con il punteggio di 2 a 2; il che aveva indispettito i Dirigenti della squadra avversaria, che confidavano in una vittoria. Il rappresentante della Procura Federale concludeva quindi per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva l'irrogazione di cinque mesi di inibizione a carico del. Sig. Biagio Palombo, e l'ammenda di € 500,00 a carico della Soc. Virtus Marta. La Commissione rileva innanzitutto che, a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, è stato accertato che non vi è stata alcuna dazione di denaro a favore della Virtus Marta da parte delle società Barco Murialdina e Graffignano, sicché deve escludersi ogni ipotesi di illecito sportivo. Ciò premesso, deve quindi valutarsi esclusivamente il comportamento del Sig. Palombo, che quella frase incriminata ha riconosciuto di aver pronunciato, ma soltanto con tono scherzoso, in risposta alle insinuazioni sollevate dai Dirigenti della Squadra avversaria. Si ritiene che il contesto nel quale è avvenuto lo scambio di battute, possa senz'altro ricondursi ad un clima di “sfottò” in ambito sportivo tra i tesserati di due squadre, una delle quali sicuramente più interessata, per motivi di classifica, all'esito dell'incontro. Ciò detto, deve tuttavia censurarsi il tipo di frase pronunciata, in quanto su materie cosi delicate non è consentito fare battute, se pur con tono scherzoso. Trattasi infatti di dichiarazioni che coinvolgono la onorabilità e la reputazione, non solo di altre squadre, ma anche dei propri tesserati. Giudicata sicuramente inopportuna la frase oggetto del deferimento, ma considerato tuttavia il contesto nel quale la stessa è stata pronunciata, si ritiene pertanto di contenere la sanzione a carico del Sig. Palombo in mesi uno di inibizione, e quella a carico della Soc. Viruts Marta nell'ammenda di € 300,00. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di irrogare loro le seguenti sanzioni: • Sig. PALOMBO BIAGIO, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la Soc. ASD Virtus Marta: un mese di inibizione. • Soc. ASD VIRTUS MARTA: ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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