COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA MONTEFORTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO LATINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010 (Gara: VIRTUS GAVIGNANO – MONTEFORTINO del 3.10.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA MONTEFORTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO LATINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010 (Gara: VIRTUS GAVIGNANO – MONTEFORTINO del 3.10.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società NUOVA MONTEFORTINO pone in evidenza una serie di circostanze ed una dinamica dei fatti accaduti in modo difforme da quanto rappresentato dall’arbitro nel proprio rapporto. Particolarmente ci tiene a precisare la ricorrente, che la reazione del LATINI è scaturita a seguito di uno spintonamento ricevuto dal calciatore MANCINI, anch’egli espulso e che l’episodio aggressivo è avvenuto non a giuoco fermo ma con il gioco in svolgimento. In conclusione sostiene la Società NUOVA MONTEFORTINO che il LATINI non avrebbe colpito intenzionalmente l’avversario non per un involontario contatto tra i due calciatori. Chiede, per tali motivi, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore LATINI AMEDEO. Esaminati gli atti ufficiali che, come noto, sono da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova e che in caso di discordanza prevale il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. Rilevato che da quanto emerge dal rapporto dell’arbitro, si evince senza ombra di dubbio che il gesto del LATINI è stato di particolare gravità, per aver colpito con un pugno al viso l’avversario causandogli fuoriuscita di sangue, gesto che questa Commissione di Disciplina Sportiva ha ritenuto di considerare come un deprecabile gesto di violenza, sanzionato equamente dal Giudice Sportivo di prime cure e che, pertanto, non sono nemmeno parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla Società reclamante. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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