COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.J.S. VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SAMBUCCI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 22 DEL 10.10.2010 (Gara: BORGO PODGORA – V.J.S. VELLETRI del 10.10.2010 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.J.S. VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SAMBUCCI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 22 DEL 10.10.2010 (Gara: BORGO PODGORA – V.J.S. VELLETRI del 10.10.2010 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società VJS VELLETRI pone in evidenza che l’episodio che ha coinvolto il calciatore SAMBUCCI PIERLUIGI è scaturito dal fatto che il calciatore, in qualità di capitano, chiedeva all’arbitro, girato di spalle, in modo concitato, i motivi della concessione del calcio di rigore, senza quindi aver assunto alcun comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro stesso.
Chiede conseguentemente la Società reclamante una rivisitazione della squalifica inflitta ala proprio calciatore SAMBUCCI PIERLUIGI.
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che dall’esame degli stessi si evince che il calciatore SAMBUCCI poggiava entrambe le mani sul petto dell’arbitro spingendolo e facendolo indietreggiare di circa 1 metro, senza provocargli dolore e conseguenze fisiche. Appare evidente a questa Commissione Disciplinare che quanto sostiene la reclamante non può essere preso in considerazione in quanto in caso di discordanza, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., prevale il contenuto del referto arbitrale, che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova.
Rilevato altresì che il gesto del calciatore SAMBUCCI, riportato nel rapporto arbitrale, è da ritenersi di natura minacciosa e che quindi non merita di essere nemmeno parzialmente accolto.
In considerazione di ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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