COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PEROTTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 14.10.2010 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – ACES CASAL BARRIERA del 10.10.2010 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PEROTTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 14.10.2010 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – ACES CASAL BARRIERA del 10.10.2010 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della riduzione della squalifica in oggetto, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, la spinta non ha provocato conseguenze fisiche all’arbitro; che pertanto, pur censurando il comportamento del giocatore, si ritiene di poter ridurre la sanzione inflitta; per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico del calciatore PEROTTI DANIELE dal 31.12.2010 al 30.11.2010. La tassa reclamo viene restituita.
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