COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE GIANDINI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 9 SGS DEL 21.10.2010 (Gara: MONTEROTONDO – MORLUPO del 16.10.2010 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE GIANDINI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 9 SGS DEL 21.10.2010
(Gara: MONTEROTONDO – MORLUPO del 16.10.2010 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il comportamento del calciatore puo’ ricondursi ad un atteggiamento di protesta manifestato con un’espressione sicuramente irriverente e con un gesto – tirava il pallone all’indirizzo dell’arbitro raggiungendolo ai piedi – privo di intenti di natura violenta;
che, pertanto, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore GIANDINI FEDERICO dal 17.12.2010 al 30.11.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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