COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE STRAVATO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 14.10.2010 (Gara: PRO CALCIO FONDI – BASSIANO del 10.10.2010 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE STRAVATO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 14.10.2010
(Gara: PRO CALCIO FONDI – BASSIANO del 10.10.2010 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che il comportamento del calciatore STRAVATO si concretizza in un’inaccettabile azione gravemente fallosa ai danni di un avversario (nell’impossibilità di raggiungere il pallone in possesso del medesimo avversario lo colpiva da dietro con violenza causandogli pesanti danni ad una caviglia, tali da costringerlo a raggiungere l’ospedale a mezzo di un’autoambulanza) e che non sono quindi assumibili le doglianze della reclamante ribadite in audizione, intese a caratterizzare la causalità dell’episodio;
considerato che nei confronti dello STRAVATO è stata applicata dal primo giudice la sanzione minima edittale prevista dall’art. 19 comma 4 lett. C del C.G.S.
Tutto ciò premesso e considerato questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PRO CALCIO FONDI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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